Articolo 4 Mandatario; elezione di domicilio 1) (Mandatari abilitati ad esercitare) Ogni Parte contraente puo' esigere che ogni mandatario costituito per svolgere una procedura davanti all'ufficio sia abilitato ad esercitare presso lo stesso ufficio. 2) Costituzione obbligatoria del mandatario; elezione di domicilio a) Ogni Parte contraente puo' esigere che ai fini di una procedura davanti all'ufficio, ogni persona che non ha ne' domicilio ne' stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio sul suo territorio sia rappresentato da un mandatario. b) Ogni Parte contraente nella misura in cui non esige la costituzione di un mandatario, puo', in conformita' con il capoverso a), esigere che, ai fini di una procedura davanti all'ufficio, ogni persona che non ha ne' domicilio ne' stabilimento industriale o commerciale serio ed effettivo sul suo territorio, elegga un domicilio su detto territorio. 3) (Procura) a) Quando una Parte contraente consente o esige che un depositante, un titolare o ogni altra persona interessata sia rappresentata presso l'ufficio da un mandatario, puo' anche esigere che la costituzione di un mandatario sia effettuata mediante una comunicazione distinta (di seguito denominata "procura") recante il nome e la firma del depositante, del titolare o dell'altra persona a seconda dei casi. b) La procura puo' applicarsi ad una o piu' domande, oppure ad una o piu' registrazioni, che saranno indicate nella procura con riserva di qualunque eccezione allegata dalla persona in qualita' di mandatario, oltre che a tutte le domande o registrazioni esistenti o future di questa persona. c) La procura puo' limitare ad alcuni atti il diritto di agire del mandatario. Ogni Parte contraente puo' esigere che la procura che conferisce al mandatario il diritto di ritirare una domanda, o di rinunciare ad una registrazione, lo menzioni espressamente. d) Quando una comunicazione e' consegnata all'ufficio da una persona che si presenta in tale comunicazione come mandatario ma l'ufficio, al momento del ricevimento della comunicazione, non e' in possesso della procura richiesta, la Parte contraente puo' esigere che la procura sia consegnata all'ufficio entro un termine stabilito, con riserva del termine minimo prescritto nel regolamento di esecuzione. Ogni Parte contraente puo' disporre che qualora la procura non sia stata fatta pervenire all'ufficio nei termini stabiliti, la comunicazione effettuata da tale persona non avra' alcun effetto. e) Per quanto concerne le condizioni relative alla presentazione ed al contenuto della procura, nessuna Parte contraente puo' rifiutare gli effetti della procura: i) quando la procura e' presentata per iscritto sotto forma cartacea, a condizione che sia compilata, con riserva del comma 4), su un formulario corrispondente al formulario previsto nel regolamento di esecuzione per la procura, ii) quando la Parte contraente autorizza la trasmissione di comunicazioni all'ufficio per fax e la procura viene trasmessa in questo modo, sempre che il documento cartaceo ottenuto mediante questa trasmissione corrisponda, con riserva del comma 4), al formulario di cui al punto i). 4)(Lingua) Ogni Parte contraente puo' esigere che la procura sia redatta nella lingua o in una delle lingue ammesse dall'ufficio. 5)(Menzione della procura) Ogni Parte contraente puo' esigere che ogni comunicazione indirizzata all'ufficio da un mandatario ai fini di una procedura davanti all'ufficio, rechi la menzione della procura in virtu' della quale il mandatario agisce. 6) Divieto di altre condizioni Nessuna Parte contraente puo' esigere l'adempimento di requisiti diversi da quelli enunciati ai commi 3) a 5) relativamente agli elementi sottoposti a tali commi. 7) Prove Ogni Parte contraente puo' esigere che delle prove siano fornite all'ufficio, quando l'ufficio puo' ragionevolmente dubitare della veridicita' di qualsiasi indicazione figurante in una delle comunicazioni di cui ai commi 2) a 5).