(Trattato - art. 4)
                             Articolo 4 
                  Mandatario; elezione di domicilio 
  1) (Mandatari abilitati ad esercitare) Ogni Parte  contraente  puo'
esigere che ogni mandatario costituito  per  svolgere  una  procedura
davanti all'ufficio sia abilitato  ad  esercitare  presso  lo  stesso
ufficio. 
  2) Costituzione obbligatoria del mandatario; elezione di  domicilio
a) Ogni Parte contraente puo' esigere che ai fini  di  una  procedura
davanti all'ufficio, ogni  persona  che  non  ha  ne'  domicilio  ne'
stabilimento industriale o commerciale  effettivo  e  serio  sul  suo
territorio sia rappresentato da un mandatario. 
b) Ogni  Parte  contraente  nella  misura  in  cui   non   esige   la
   costituzione  di  un  mandatario,  puo',  in  conformita'  con  il
   capoverso a), esigere  che,  ai  fini  di  una  procedura  davanti
   all'ufficio,  ogni  persona  che  non   ha   ne'   domicilio   ne'
   stabilimento industriale o commerciale serio ed effettivo sul  suo
   territorio, elegga un domicilio su detto territorio. 
  3) (Procura) a) Quando una Parte contraente consente o esige che un
depositante,  un  titolare  o  ogni  altra  persona  interessata  sia
rappresentata presso l'ufficio da un mandatario, puo'  anche  esigere
che la costituzione di un  mandatario  sia  effettuata  mediante  una
comunicazione distinta (di seguito denominata "procura")  recante  il
nome e la firma del depositante, del titolare o dell'altra persona  a
seconda dei casi. 
b) La procura puo' applicarsi ad una o piu' domande, oppure ad una  o
   piu' registrazioni, che saranno indicate nella procura con riserva
   di qualunque eccezione  allegata  dalla  persona  in  qualita'  di
   mandatario, oltre che a tutte le domande o registrazioni esistenti
   o future di questa persona. 
c) La procura puo' limitare ad alcuni atti il diritto  di  agire  del
   mandatario. Ogni Parte contraente puo' esigere che la procura  che
   conferisce al mandatario il diritto di ritirare una domanda, o  di
   rinunciare ad una registrazione, lo menzioni espressamente. 
d) Quando una comunicazione e' consegnata all'ufficio da una  persona
   che  si  presenta  in  tale  comunicazione  come   mandatario   ma
   l'ufficio, al momento del ricevimento della comunicazione, non  e'
   in possesso della procura  richiesta,  la  Parte  contraente  puo'
   esigere che la procura sia consegnata all'ufficio entro un termine
   stabilito,  con  riserva  del  termine   minimo   prescritto   nel
   regolamento di esecuzione. Ogni Parte contraente puo' disporre che
   qualora la procura non sia stata fatta pervenire  all'ufficio  nei
   termini stabiliti, la comunicazione effettuata da tale persona non
   avra' alcun effetto. 
e) Per quanto concerne le condizioni relative alla  presentazione  ed
   al  contenuto  della  procura,  nessuna  Parte   contraente   puo'
   rifiutare gli effetti della procura: 
i) quando la procura e' presentata per iscritto sotto forma cartacea,
a condizione che sia compilata, con  riserva  del  comma  4),  su  un
formulario corrispondente al formulario previsto nel  regolamento  di
esecuzione per la procura, 
ii)  quando  la  Parte  contraente  autorizza  la   trasmissione   di
comunicazioni all'ufficio per fax e la  procura  viene  trasmessa  in
questo modo, sempre  che  il  documento  cartaceo  ottenuto  mediante
questa  trasmissione  corrisponda,  con  riserva  del  comma  4),  al
formulario di cui al punto i). 
  4)(Lingua) Ogni Parte contraente puo' esigere che  la  procura  sia
redatta nella lingua o in una delle lingue ammesse dall'ufficio. 
  5)(Menzione della procura) Ogni Parte contraente puo'  esigere  che
ogni comunicazione indirizzata all'ufficio da un mandatario  ai  fini
di una procedura davanti all'ufficio, rechi la menzione della procura
in virtu' della quale il mandatario agisce. 
  6) Divieto  di  altre  condizioni  Nessuna  Parte  contraente  puo'
esigere l'adempimento di requisiti diversi  da  quelli  enunciati  ai
commi 3) a 5) relativamente agli elementi sottoposti a tali commi. 
  7) Prove Ogni Parte contraente puo' esigere che delle  prove  siano
fornite all'ufficio, quando l'ufficio puo'  ragionevolmente  dubitare
della veridicita' di qualsiasi indicazione  figurante  in  una  delle
comunicazioni di cui ai commi 2) a 5).