(Trattato - art. 8)
                             Articolo 8 
                                Firma 
  1) Comunicazione sotto forma cartacea) Quando una comunicazione  e'
inviata all'ufficio  di  una  Parte  contraente  sotto  forma  di  un
documento cartaceo ed una firma e' richiesta, la Parte contraente: 
i) deve con riserva del punto iii) accettare una firma manoscritta, 
ii) ha facolta' di autorizzare, in luogo di  una  firma  manoscritta,
l'utilizzazione di altre forme di firma  come  la  firma  stampata  o
apposta per mezzo di un timbro, o l'utilizzazione di un bollo, 
iii)  puo'  esigere,  quando  la  persona   fisica   che   firma   la
comunicazione e' cittadina di tale Parte  contraente  ed  ha  il  suo
indirizzo sul territorio di quest'ultima, l'uso di un bollo in  luogo
di una firma manoscritta, 
iv) puo', qualora sia utilizzato un bollo, esigere  che  quest'ultimo
sia accompagnato dall'indicazione in lettere del nome  della  persona
fisica di cui si utilizza il bollo. 
  2) Comunicazione per faxe' a) Quando una Parte contraente autorizza
la trasmissione di comunicazioni all'ufficio per fax, ritiene che  la
comunicazione e' firmata se sulla stampa prodotta dal fax  figura  la
riproduzione della firma o la riproduzione del bollo, nonche' qualora
previsto dal capoverso 1)iv) l'indicazione in lettere  della  persona
fisica di cui si utilizza il bollo. 
b) La Parte contraente di cui al capoverso a)  puo'  esigere  che  il
   documento la cui riproduzione  e'  stata  trasmessa  per  fax  sia
   depositato presso l'ufficio nel termine stabilito, con riserva del
   termine minino stabilito nel regolamento di esecuzione. 
  3)Comunicazione con mezzi elettronici Quando una  Parte  contraente
autorizza la trasmissione  di  comunicazioni  all'ufficio  con  mezzi
elettronici,  ritiene  che  la  comunicazione   e'   firmata   quando
quest'ultima consente di  identificare  il  suo  mittente  con  mezzi
elettronici secondo le condizioni stabilite dalla Parte contraente. 
  4) Divieto di esigere una certificazione Nessuna  Parte  contraente
puo' esigere che una firma o altro mezzo di identificazione personale
di cui ai commi sopracitati sia attestato, riconosciuto  conforme  da
un ufficiale pubblico,  autenticato,  legalizzato  o  certificato  in
altro modo salvo le eccezioni previste dalla legislazione della Parte
contraente  quando  la  firma  e'  inerente  alla  rinuncia  ad   una
registrazione.