ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA GEORGIA SULLA PROMOZIONE E LA RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI IL Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Georgia, qui di seguito denominati Parti Contraenti desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi, ed in particolare per gli investimenti di capitale effettuati da investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti, fondate su Accordi internazionali, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali atte a favorire la prosperita' di entrambi i Paesi, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 - Definizioni Ai fini del presente Accordo: 1. per "investimento" si intende ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformati' alle leggi, ed ai regolamenti di quest'ultima ed includera'' in particolare, ma non esclusivamente: a) beni mobili ed immobili, nonche' ogni altro diritto di proprieta'' e diritti "in re", quali pegni vincoli ed ipoteche; b) titoli azionari, titoli obbligazionari, quote di partecipazione o ogni altra forma di partecipazione in imprese ed ogni altro titolo di credito, nonche'' titoli di Stato; c) crediti finanziari o altri redditi aventi valore economico derivanti da investimenti nonche' utili reinvestiti ed utili da capitali; d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprieta' intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali ed avviamento; e) ogni diritto di natura economica derivante da legge o da contratto, nonche' ogni licenza e concessione rilasciata in conformita' alle disposizioni vigenti per l'esercizio di attivita' economiche, comprese quelle di prospezione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali; f) ogni incremento di valore dell'investimento originario. Qualsiasi modifica della forma dell'investimento non implica un cambiamento della sua sostanza. 2. Per "investitore", si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui, direttamente o attraverso sue consociate, investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente. 3. Per "persona fisica", si intende, con riferimento a ciascuna delle due Parti Contraenti qualsiasi persona fisica che abbia per legge la cittadinanza di quello Stato in conformita' con le sue leggi. 4. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna delle due Parti Contraenti, qualsiasi entita' costituita o debitamente strutturata sul territorio di una Parte Contraente in conformita' alle sue leggi, avente la sede principale nel territorio di quest'ultima Parte Contraente, o controllata direttamente o indirettamente da cittadini di una Parte Contraente o da persone giuridiche aventi la loro sede principale nel territorio di una Parte Contraente e costituita o debitamente strutturata secondo le leggi di questa Parte Contraente. 5. Per "redditi" si intendono le somme ricavate da un investimento, e in particolare, ma non esclusivamente, profitti, interessi, utili da capitale, dividendi, royalties o compensi e spettanze diverse. 6. Per "territorio" si intendono, oltre alle zone racchiuse entro i confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono altresi' le zone marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti esercitano la loro sovranita', nonche' diritti sovrani e giurisdizionali, secondo il Diritto Internazionale. 7. Per "Accordo di investimento" si intende un accordo fra una Parte Contraente (le sue agenzie o i suoi rappresentanti) ed un investitore dell'altra Parte Contraente in materia di investimento. 8. Per "diritto di accesso" si intende il diritto dell'investitore di una delle due Parti Contraenti di essere ammesso ad effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformita' alle leggi ed ai regolamenti di quest'ultima Parte Contraente.