(Accordo - art. 1)
                               ACCORDO 
              TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
                     ED IL GOVERNO DELLA GEORGIA 
    SULLA PROMOZIONE E LA RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI 
IL Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Georgia, qui 
di seguito denominati Parti Contraenti 
desiderando   creare   condizioni   favorevoli   per   una   maggiore
cooperazione economica fra i due Paesi, ed  in  particolare  per  gli
investimenti di capitale  effettuati  da  investitori  di  una  Parte
Contraente nel territorio dell'altra  Parte  Contraente  riconoscendo
che la promozione e la reciproca  protezione  di  tali  investimenti,
fondate  su  Accordi  internazionali,  contribuiranno   a   stimolare
iniziative imprenditoriali atte a favorire la prosperita' di entrambi
i Paesi, 
hanno convenuto quanto segue: 
ARTICOLO 1 - Definizioni 
Ai fini del presente Accordo: 
1. per "investimento" si intende ogni bene investito,  prima  o  dopo
l'entrata in vigore  del  presente  Accordo,  da  persone  fisiche  o
giuridiche di una Parte Contraente nel  territorio  dell'altra  Parte
Contraente,  in  conformati'  alle  leggi,  ed  ai   regolamenti   di
quest'ultima ed includera'' in particolare, ma non esclusivamente: 
a) beni mobili ed immobili, nonche' ogni altro diritto di proprieta''
e diritti "in re", quali pegni vincoli ed ipoteche; 
b) titoli azionari, titoli obbligazionari, quote di partecipazione  o
ogni altra forma di partecipazione in imprese ed ogni altro titolo di
credito, nonche'' titoli di Stato; 
c)  crediti  finanziari  o  altri  redditi  aventi  valore  economico
derivanti da investimenti  nonche'  utili  reinvestiti  ed  utili  da
capitali; 
d)  diritti   d'autore,   marchi   commerciali,   brevetti,   designs
industriali  ed  altri  diritti  di   proprieta'   intellettuale   ed
industriale, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali
ed avviamento; 
e)  ogni  diritto  di  natura  economica  derivante  da  legge  o  da
contratto,  nonche'  ogni  licenza  e   concessione   rilasciata   in
conformita' alle disposizioni vigenti per  l'esercizio  di  attivita'
economiche, comprese quelle di prospezione, estrazione e sfruttamento
di risorse naturali; 
f) ogni incremento di valore dell'investimento originario. 
Qualsiasi modifica  della  forma  dell'investimento  non  implica  un
cambiamento della sua sostanza. 
2. Per "investitore", si intende qualsiasi persona fisica o giuridica
di una Parte Contraente che effettui, direttamente o  attraverso  sue
consociate, investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente. 
3. Per "persona fisica", si intende, con riferimento a ciascuna delle
due Parti Contraenti qualsiasi persona fisica che abbia per legge  la
cittadinanza di quello Stato in conformita' con le sue leggi. 
4. Per "persona giuridica" si intende,  con  riferimento  a  ciascuna
delle  due  Parti  Contraenti,   qualsiasi   entita'   costituita   o
debitamente strutturata sul territorio di  una  Parte  Contraente  in
conformita' alle sue leggi, avente la sede principale nel  territorio
di  quest'ultima  Parte  Contraente,  o  controllata  direttamente  o
indirettamente da cittadini di una  Parte  Contraente  o  da  persone
giuridiche aventi la loro sede principale nel territorio di una Parte
Contraente e costituita o debitamente strutturata secondo le leggi di
questa Parte Contraente. 
5. Per "redditi" si intendono le somme ricavate da un investimento, e
in particolare, ma non esclusivamente, profitti, interessi, utili  da
capitale, dividendi, royalties o compensi e spettanze diverse. 
6. Per "territorio" si intendono, oltre alle zone racchiuse  entro  i
confini  terrestri,  anche  le  "zone   marittime".   Queste   ultime
comprendono altresi' le zone marine  e  sottomarine  sulle  quali  le
Parti Contraenti  esercitano  la  loro  sovranita',  nonche'  diritti
sovrani e giurisdizionali, secondo il Diritto Internazionale. 
7. Per "Accordo di investimento" si intende un accordo fra una  Parte
Contraente (le sue agenzie o i suoi rappresentanti) ed un investitore
dell'altra Parte Contraente in materia di investimento. 
8. Per "diritto di accesso" si intende il diritto dell'investitore di
una delle due  Parti  Contraenti  di  essere  ammesso  ad  effettuare
investimenti  nel  territorio   dell'altra   Parte   Contraente,   in
conformita' alle  leggi  ed  ai  regolamenti  di  quest'ultima  Parte
Contraente.