(Accordo - art. 10)
ARTICOLO 10 - Composizione delle controversie tra Parti Contraenti 
1. Tutte  le  controversie  che  dovessero  insorgere  tra  le  Parti
Contraenti  in  merito  all'interpretazione  o  all'applicazione  del
presente Accordo dovranno  essere  composte,  per  quanto  possibile,
amichevolmente tramite i canali diplomatici. 
2. Qualora tali controversie non possano  essere  risolte  entro  sei
mesi dalla data in cui una Parte Contraente ne  informa  l'altra  per
iscritto,  esse  dovranno,  su  richiesta  di  una  delle  due  Parti
Contraenti, essere sottoposte ad un Tribunale Arbitrale  ad  hoc"  in
conformita' alle disposizioni del presente Articolo. 
3. Il Tribunale  Arbitrale  verra'  costituito  secondo  le  seguenti
modalita':  entro  due  mesi  dalla  ricezione  della  richiesta   di
arbitrato ciascuna Parte Contraente dovra'  nominare  un  membro  del
Tribunale. I due membri dovranno poi designare un  cittadino  di  uno
Stato terzo che dovra' fungere da Presidente.  Il  Presidente  verra'
nominato entro tre mesi dalla data di nomina degli altri due membri. 
4. Qualora, entro i termini  di  cui  al  paragrafo  3  del  presente
Articolo, le  nomine  non  siano  state  effettuate,  ciascuna  Parte
Contraente potra', in assenza di altre intese, chiedere al Presidente
della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alla nomina. Nel
caso in cui il Presidente della Corte sia cittadino di una delle  due
Parti Contraenti, o, per altro motivo non possa espletare l'incarico,
dovra' essere fatta richiesta al Vice-Presidente della Corte. Qualora
anche il Vice-Presidente della Corte sia cittadino di una  delle  due
Parti Contraenti, o per altro motivo non possa espletare  l'incarico,
sara' il membro piu' anziano della Corte Internazionale di  Giustizia
che non sia cittadino delle due Parti  Contraenti  a  procedere  alla
designazione. 
5. Il Tribunale Arbitrale decide a maggioranza. Le sue decisioni sono
vincolanti. Ciascuna Parte Contraente sosterra' le spese inerenti  al
proprio membro  del  Tribunale  ed  ai  propri  rappresentanti  nelle
udienze. I costi relativi al Presidente ed i rimanenti costi verranno
sostenuti in parti eguali dalle Parti Contraenti. 
Sara' il Tribunale Arbitrale a determinare le proprie procedure.