ARTICOLO 10 - Composizione delle controversie tra Parti Contraenti 1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti Contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo dovranno essere composte, per quanto possibile, amichevolmente tramite i canali diplomatici. 2. Qualora tali controversie non possano essere risolte entro sei mesi dalla data in cui una Parte Contraente ne informa l'altra per iscritto, esse dovranno, su richiesta di una delle due Parti Contraenti, essere sottoposte ad un Tribunale Arbitrale ad hoc" in conformita' alle disposizioni del presente Articolo. 3. Il Tribunale Arbitrale verra' costituito secondo le seguenti modalita': entro due mesi dalla ricezione della richiesta di arbitrato ciascuna Parte Contraente dovra' nominare un membro del Tribunale. I due membri dovranno poi designare un cittadino di uno Stato terzo che dovra' fungere da Presidente. Il Presidente verra' nominato entro tre mesi dalla data di nomina degli altri due membri. 4. Qualora, entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non siano state effettuate, ciascuna Parte Contraente potra', in assenza di altre intese, chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alla nomina. Nel caso in cui il Presidente della Corte sia cittadino di una delle due Parti Contraenti, o, per altro motivo non possa espletare l'incarico, dovra' essere fatta richiesta al Vice-Presidente della Corte. Qualora anche il Vice-Presidente della Corte sia cittadino di una delle due Parti Contraenti, o per altro motivo non possa espletare l'incarico, sara' il membro piu' anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino delle due Parti Contraenti a procedere alla designazione. 5. Il Tribunale Arbitrale decide a maggioranza. Le sue decisioni sono vincolanti. Ciascuna Parte Contraente sosterra' le spese inerenti al proprio membro del Tribunale ed ai propri rappresentanti nelle udienze. I costi relativi al Presidente ed i rimanenti costi verranno sostenuti in parti eguali dalle Parti Contraenti. Sara' il Tribunale Arbitrale a determinare le proprie procedure.