ARTICOLO 14 - Durata e cessazione 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per dieci anni dalla data della notifica ai sensi dell'Articolo 12 e restera' in vigore per un ulteriore periodo di cinque anni, salvo che una delle due Parti Contraenti non lo denunci per iscritto entro un anno dalla scadenza. 2. Per gli investimenti effettuati prima della data di scadenza, ai sensi del precedente paragrafo 1 del presente Articolo, le disposizioni degli Articoli dall'1 all'11 rimarranno in vigore per ulteriori cinque anni a partire dalle date di cui sopra. IN FEDE di che i sottoscritti debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo. FATTO a Roma il 15 maggio 1997, in due originali, nelle lingue italiana georgiana ed inglese, tutti i testi essendo ugualmente autentici. In caso di divergenza fara' fede il testo inglese. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO REPUBBLICA ITALIANA DELLA GEORGIA Parte di provvedimento in formato grafico