(Accordo - art. 14)
ARTICOLO 14 - Durata e cessazione 
1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per dieci anni  dalla  data
della notifica ai sensi dell'Articolo 12 e restera' in vigore per  un
ulteriore periodo di cinque anni,  salvo  che  una  delle  due  Parti
Contraenti non lo denunci per iscritto entro un anno dalla scadenza. 
2. Per gli investimenti effettuati prima della data di  scadenza,  ai
sensi  del  precedente  paragrafo  1  del   presente   Articolo,   le
disposizioni degli Articoli dall'1 all'11 rimarranno  in  vigore  per
ulteriori cinque anni a partire dalle date di cui sopra. 
IN FEDE di  che  i  sottoscritti  debitamente  autorizzati  dai  loro
rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo. 
FATTO a Roma il 15  maggio  1997,  in  due  originali,  nelle  lingue
italiana georgiana ed  inglese,  tutti  i  testi  essendo  ugualmente
autentici. 
In caso di divergenza fara' fede il testo inglese. 
    

PER IL GOVERNO DELLA                             PER IL GOVERNO
REPUBBLICA ITALIANA                              DELLA GEORGIA

    
 

              Parte di provvedimento in formato grafico