(Accordo - art. 4)
ARTICOLO 4 - Risarcimento per danni o perdite 
1. Gli investitori di una delle due Parti Contraenti che hanno subito
perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel  territorio
dell'altra Parte Contraente  a  causa  di  guerre  o  altro  tipo  di
conflitti  armati,  stati  di  emergenza,  guerre  civili   o   altri
avvenimenti analoghi, avranno diritto ad un adeguato risarcimento per
detti danni o perdite dalla Parte Contraente  nella  quale  e'  stato
effettuato l'investimento, indipendentemente dal fatto che essi siano
stati causati o meno  da  forze  governative.  I  relativi  pagamenti
dovranno essere liberamente trasferibili senza indebito ritardo. 
Gli investitori interessati dovranno godere di un trattamento  simile
a quello concesso ai cittadini dell'altra Parte Contraente ed in ogni
caso non meno favorevole di quello concesso agli investitori di Paesi
terzi.