(Accordo - art. 5)
ARTICOLO 5 - Esproprio 
1. Gli investimenti degli investitori di  ciascuna  delle  due  Parti
Contraenti non dovranno essere soggetti "de jure" o  "de  facto",  ad
esproprio o a misure aventi effetti analoghi alla nazionalizzazione o
all'esproprio (qui di seguito definite  "esproprio")  nel  territorio
dell'altra Parte Contraente, se non a fini pubblici  e  di  interesse
nazionale. 
L'esproprio dovra' essere effettuato a norma di legge,  su  base  non
discriminatoria   e   dietro   immediato,   adeguato   ed   effettivo
risarcimento. 
Detto  risarcimento  sara'   equivalente   al   valore   di   mercato
dell'investimento espropriato immediatamente prima del momento in cui
la decisione di esproprio sia stata annunciata. 
Il tasso di cambio applicabile  a  detto  risarcimento  sara'  quello
prevalente alla data immediatamente precedente al momento in  cui  la
decisione di esproprio sia stata annunciata. 
Il risarcimento dovra' corrispondere  un  interesse  calcolato  sulla
base del LIBOR  maturato  dalla  data  di  esproprio  alla  data  del
pagamento, dovra' essere effettuato  senza  ritardo,  ed  al  massimo
entro  tre  mesi,  dovra'  essere   effettivamente   realizzabile   e
liberamente trasferibile in valuta convertibile. 
2. In assenza di  un'intesa  fra  la  Parte  Contraente  ospitante  e
l'investitore circa l'entita' del risarcimento,  quest'ultimo  dovra'
basarsi sugli stessi parametri di riferimento presi in considerazione
nei documenti per la costituzione dell'investimento. 
3. Le disposizioni del presente Articolo dovranno altresi' applicarsi
nei casi in cui una delle due Parti Contraenti espropri i beni di una
societa' formata o costituita ai sensi della legislazione vigente nel
suo  territorio  e  della  quale  gli  investitori  dell'altra  Parte
Contraente possiedano azioni. 
Nel caso in cui l'oggetto dell'esproprio sia  una  persona  giuridica
costituita congiuntamente da investitori georgiani  ed  italiani,  la
valutazione  della  quota  azionaria  dell'investitore  sara',  nella
valuta dell'investimento, non inferiore al valore originario,  a  cui
verranno sommati gli aumenti  di  capitale  e  la  rivalutazione  del
capitale, i profitti  non  distribuiti  ed  i  fondi  di  riserva,  e
detratto il valore delle riduzione e delle perdite di capitale. 
4. L'investitore di una delle due Parti Contraenti che asserisca  che
tutto o parte del suo investimento sia stato  colpito  da  esproprio,
avra' diritto ad una immediata revisione da  parte  delle  competenti
autorita' giudiziarie o amministrative dell'altra Parte Contraente al
fine di determinare se detta misura si sia verificata o meno, ed,  in
caso affermativo, se detta misura  ed  il  relativo  risarcimento  si
conformano alle disposizioni del presente Accordo ed ai principi  del
Diritto Internazionale ed al fine  di  decidere  su  tutte  le  altre
questioni connesse. 
5. Il risarcimento verra' considerato effettivo nel caso in  cui  sia
stato corrisposto nella stessa valuta in cui l'investitore  straniero
ha effettuato l'investimento, nella misura in cui detta valuta sia  -
o resti - convertibile,  o  altrimenti,  in  qualsiasi  altra  valuta
accettata  dall'investitore.  Il   risarcimento   sara'   liberamente
trasferibile. 
6. Le disposizioni del presente Articolo dovranno altresi' applicarsi
agli utili da  investimento  nonche',  in  caso  di  dismissione,  ai
proventi della liquidazione. 
7.  Qualora,  dopo  la  privazione   della   proprieta'   determinata
dall'esproprio, i beni di cui trattasi non siano stati utilizzati, in
tutto o in parte, a detto scopo il proprietario o il suo avente causa
sono autorizzati a riacquistare i beni al prezzo di mercato.