(Accordo - art. 8)
ARTICOLO 8 - Procedure di trasferimento 
1. I trasferimenti di cui agli Articoli 4,5,6  e  7  dovranno  essere
effettuati senza indebito ritardo e  in  ogni  caso  entro  sei  mesi
dall'adempimento di tutti gli obblighi  fiscali,  e  dovranno  essere
effettuati in valuta convertibile.  Tutti  i  trasferimenti  dovranno
essere  effettuati  al  tasso  di  cambio  prevalente   sul   mercato
applicabile alla data in cui l'investitore ne ha fatto  richiesta  ad
eccezione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'Articolo 5 relativo
al tasso di cambio applicabile nel caso di una delle misure di cui al
su menzionato paragrafo. 
2. Gli obblighi  fiscali  di  cui  al  precedente  paragrafo  saranno
considerati adempiuti quando l'investitore avra' espletato le  proce-
dure previste dalla legge della Parte Contraente nel  cui  territorio
e' stato effettuato l'investimento.