(Accordo - art. 9)
ARTICOLO 9 - Composizione delle controversie in materia di 
investimento 
1. Tutte le controversie,  che  dovessero  insorgere  tra  una  Parte
Contraente e gli investitori dell'altra Parte  Contraente  in  merito
agli investimenti, ivi comprese  quelle  relative  all'ammontare  del
risarcimento, dovranno essere, per quanto possibile, composte in  via
amichevole. 
2. Qualora l'investitore ed una delle due  Parti  Contraenti  abbiano
stipulato un accordo di investimento, dovra' applicarsi la  procedura
prevista in detto accordo di' investimento. 
3. Qualora tali controversie  non  possano  essere  composte  in  via
amichevole entro sei mesi dalla data in cui sia stata presentata  una
richiesta scritta di composizione, l'investitore interessato  potra',
a sua scelta, sottoporre la controversia: 
(a) al Tribunale competente  della  Parte  Contraente  che  abbia  la
competenza giurisdizionale a decidere; 
(b) ad un Tribunale Arbitrale "ad hoc" in conformita' al  regolamento
in materia di arbitrato della Commissione  delle  Nazioni  Unite  sul
Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL).  La  Parte  Contraente
ospitante si impegna ad accettare detto arbitrato; 
(c) al "Centro Internazionale per la Composizione delle  Controversie
in materia di Investimento", per l'applicazione  delle  procedure  di
arbitrato di cui alla Convenzione di Washington  del  18  marzo  1965
sulla composizione delle controversie in materia di investimento  fra
Stati e cittadini di altri Stati,  qualora  o  non  appena  le  Parti
Contraenti vi abbiano aderito. 
4.  Nessuna  Parte  Contraente  dovra'  trattare  tramite  i   canali
diplomatici qualsiasi materia deferita ad una procedura di  arbitrato
o ai procedimenti giudiziari in corso fino al completamento di  detti
procedimenti e finche' la Parte Contraente non si sia conformata alla
decisione presa dal Tribunale Arbitrale entro  i  termini  prescritti
dalla decisione o entro i termini  che  potranno  essere  determinati
sulla base delle disposizioni del diritto  interno  o  internazionale
applicabili al caso in specie.