ARTICOLO 9 - Composizione delle controversie in materia di investimento 1. Tutte le controversie, che dovessero insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti, ivi comprese quelle relative all'ammontare del risarcimento, dovranno essere, per quanto possibile, composte in via amichevole. 2. Qualora l'investitore ed una delle due Parti Contraenti abbiano stipulato un accordo di investimento, dovra' applicarsi la procedura prevista in detto accordo di' investimento. 3. Qualora tali controversie non possano essere composte in via amichevole entro sei mesi dalla data in cui sia stata presentata una richiesta scritta di composizione, l'investitore interessato potra', a sua scelta, sottoporre la controversia: (a) al Tribunale competente della Parte Contraente che abbia la competenza giurisdizionale a decidere; (b) ad un Tribunale Arbitrale "ad hoc" in conformita' al regolamento in materia di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL). La Parte Contraente ospitante si impegna ad accettare detto arbitrato; (c) al "Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie in materia di Investimento", per l'applicazione delle procedure di arbitrato di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie in materia di investimento fra Stati e cittadini di altri Stati, qualora o non appena le Parti Contraenti vi abbiano aderito. 4. Nessuna Parte Contraente dovra' trattare tramite i canali diplomatici qualsiasi materia deferita ad una procedura di arbitrato o ai procedimenti giudiziari in corso fino al completamento di detti procedimenti e finche' la Parte Contraente non si sia conformata alla decisione presa dal Tribunale Arbitrale entro i termini prescritti dalla decisione o entro i termini che potranno essere determinati sulla base delle disposizioni del diritto interno o internazionale applicabili al caso in specie.