IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Visto  l'articolo  9,  comma  1,  lettera l), della citata legge 28
gennaio   1994,   n.   84,   come   modificato  dall'articolo  2  del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  23 dicembre 1996, n. 647, riguardante l'istituzione dei
comitati portuali;
  Visto  l'articolo  15,  comma  1,  della  legge n. 84 del 1994 come
modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535,
convertito,  con  modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647,
concernente l'istituzione deIle commissioni consultive locali;
  Visto il decreto ministeriale in data 2 settembre 1998 con il quale
sono state individuate le procedure per l'espletamento delle elezioni
dei  rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano in porto
e  dei  dipendenti  delle  autorita'  portuali  in  seno  ai comitati
portutali ed alle commissioni consultive locali;
  Ritenuta,   altresi',   la  necessita'  di  modificare  il  decreto
ministeriale  suindicato ai fini di una migliore organizzazione delle
procedure medesime in linea con il sistema operativo realizzatosi nei
porti in attuazione della richiamata legge n. 84 del 1994;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere del Consiglio di Stato nell'adunanza dell'8 marzo
1999;
  Vista  la  comunicazione  effettuata con nota n. 01414 del 17 marzo
1999  inviata  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri a norma
dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
  1.  Il presente regolamento disciplona le modalita' di elezione dei
rappresentanti  dei  lavoratori  delle  imprese  portuali di cui agli
articoli  16,  17,  18,  con  esclusione dei lavoratori delle imprese
indicate  al  comma 9-bis, e 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e
successive  modificazioni ed integrazioni e, nei porti ove istituita,
del  rappresentante  dei  dipendenti delle autorita' portuali in seno
alle  commissioni  consultive  locali  di  cui  all'articolo 15 della
stessa  legge n. 84 del 1994, nonche' dei rappresentanti degli stessi
lavoratori   e  dipendenti  in  seno  ai  comitati  portuali  di  cui
all'articolo 9 della citata legge n. 84 del 1994.
  2.  Le  elezioni dei rappresentanti dei lavoratori e dei dipendenti
di  cui  al comma 1 si svolgono contestualmente quando la commissione
consultiva  locale  e  il  comitato portuale vengono a scadenza nello
stesso trimestre.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            - Il testo vigente dell'art.  9,  comma  1,  lettera  l),
          della  legge  28 gennaio  1994,    n.  84  (Riordino  della
          legislazione  in  materia portuale), e' il seguente:
             "1. Il comitato portuale e' composto:
              a)-i) (Omissis);
            l) da   sei rappresentanti dei    lavoratori,  dei  quali
          cinque eletti dai lavoratori delle imprese che operano  nel
          porto   ed   uno  eletto  dai  dipendenti    dell'autorita'
          portuale,  secondo le  modalita' stabilite con decreto  del
          Ministro  dei  trasporti  e della   navigazione. In sede di
          prima     applicazione  della     presente     legge      i
          rappresentanti    dei  lavoratori     vengono     designati
          dalle        organizzazioni        sindacali   maggiormente
          rappresentative  a  livello   nazionale e restano in carica
          per un quadriennio".
            - Il  testo dell'art. 15,  comma 1,   della citata  legge
          28 gennaio 1994, n. 84, e' il seguente:
            "Con    decreto  del   Ministro dei   trasporti e   della
          navigazione   e' istituita in ogni  porto  una  commissione
          consultiva composta da cinque rappresentanti dei lavoratori
          delle imprese che operano nel porto, da un   rappresentante
          dei       dipendenti    dell'autorita'      portuale      o
          dell'organizzazione portuale e da  sei rappresentanti delle
          categorie imprenditoriali, designati secondo  le  procedure
          indicate  all'articolo 9,  comma 1,  lettere i)  e l).  Nei
          porti  ove non  esista autorita' portuale i  rappresentanti
          dei  lavoratori  delle  imprese  sono in numero di sei.  La
          commissione  e' presieduta dal   presidente  dell'autorita'
          portuale  ovvero, laddove non istituita, dal comandante del
          porto".
            - Il  decreto ministeriale  2 settembre   1998, n.    412
          (Regolamento  recante  norme  concernenti  le  elezioni dei
          lavoratori delle imprese di cui agli  articoli  16    e  18
          della legge 28 gennaio 1994,  n. 84, e dei dipendenti delle
          autorita'    portuali in seno ai  comitati portuali ed alle
          commissioni  consultive locali, previste  dagli articoli  9
          e 15 della legge n. 84 del  1994, e successive modifiche ed
          integrazioni),  e'    stato    pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale  n.  282 in  data  2 dicembre 1998.
            -  Il comma  3   dell'art. 7   della   legge 23    agosto
          1988,  n.    400  (Disciplina dell'attivita' di Governo   e
          ordinamento della Presidenza del  Consiglio dei   Ministri)
          prevede  che    con  decreto    ministeriale possano essere
          adottati  regolamenti  nelle  materie    di  competenza del
          Ministro o  di autorita'  sottordinate al  Ministro, quando
          la legge conferisca tale   potere.  Tali  regolamenti,  per
          materie  di  competenza di    piu'     Ministri,    possono
          essere    adottati      con     decreti  interministeriali,
          ferma    restando      la      necessita'   di     apposita
          autorizzazione da    parte  della    legge.  I  regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali  non    possono dettare
          norme contrarie a   quelle dei  regolamenti  emanati    dal
          Governo.  Essi debbono essere  comunicati al Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  prima  della  loro emanazione. Il
          comma  4   dello  stesso   articolo  stabilisce  che    gli
          anzidetti  regolamenti debbano   recare la denominazione di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di  Stato,  sottoposti al visto ed alla registrazione della
          Corte dei  conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
           Note all'art. 1:
            - Il testo   vigente degli articoli 16,    17,  18  e  21
          della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' il seguente:
            "Art.  16    (Operazioni portuali). -  1. Sono operazioni
          portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il  deposito,
          il  movimento  in  genere  delle  merci  e  di  ogni  altro
          materiale, svolti nell'ambito portuale.
            2. Le  autorita' portuali  o, laddove  non istituite,  le
          autorita'    marittime    disciplinano    e        vigilano
          sull'espletamento   delle  operazioni  portuali,    nonche'
          sull'applicazione  delle  tariffe    indicate  da  ciascuna
          impresa ai sensi del comma 5.
            3.  L'esercizio    delle attivita'   di cui al   comma 1,
          espletate per conto    proprio    o   di     terzi,      e'
          soggetto   ad   autorizzazione dell'autorita'  portuale  o,
          laddove non    istituita,    dell'autorita'  marittima.  Le
          imprese  autorizzate    sono  iscritte in apposito registro
          tenuto   dall'autorita'   portuale     o,    laddove    non
          istituita,  dall'autorita'  marittima   e sono soggette  al
          pagarento di  un canone annuo e alla   prestazione  di  una
          cauzione  determinati dalle medesime autorita'.
            4.  Ai fini  del rilascio delle autorizzazioni di cui  al
          comma 3 da parte   dell'autorita' competente   il  Ministro
          dei  trasporti  e della navigazione,  con proprio  decreto,
          da  emanarsi entro  trenta giorni dalla data di entrata  in
          vigore della presente legge determina:
            a)   i      requisiti   di      carattere   personale   e
          tecnicoorganizzativo,  di  capacita'   finanziaria,      di
          professionalita'      degli  operatori    e  delle  imprese
          richiedenti, adeguati  alle  attivita' da   espletare,  tra
          i  quali  la  presentazione di un  programma operativo e la
          determinazione di  un organico  di lavoratori  alle dirette
          dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali;
            b) i criteri, le modalita' e   i  termini  in  ordine  al
          rilascio,  alla  sospensione   ed   alla   revoca dell'atto
          autorizzatorio,  nonche'  ai relativi controlli;
            c)  i   parametri per definire i  limiti minimi e massimi
          dei canoni annui e della cauzione in  relazione alla durata
          ed alla specificita' dell'autorizzazione, tenuti   presenti
          il volume degli  investimenti e le attivita' da espletare;
            d)  i  criteri  inerenti  il   rilascio di autorizzazioni
          specifiche per l'esercizio  di  operazioni  portuali,    da
          effettuarsi all'arrivo o alla partenza  di navi  dotate  di
          propri  mezzi  meccanici  e di  proprio personale  adeguato
          alle    operazioni    da  svolgere,    nonche'    per    la
          determinazione    di   un   corrispettivo   e   di   idonea
          cauzione.   Tali autorizzazioni non  rientrano  nel  numero
          massimo di cui al comma 7.
            5. Le tariffe delle operazioni portuali  di cuial comma i
          sono  rese pubbliche.   Le   imprese  autorizzate  ai sensi
          del  comma  3  devono comunicare   all'autorita'   portuale
          o,   laddove  non   istituita, all'autorita'  marittima  le
          tariffe   che   intendono   praticare   nei confronti degli
          utenti, nonche' ogni successiva variazione.
            6.  L'autorizzazione ha  durata rapportata  al  programma
          operativo  proposto  dall'impresa ovvero, qualora l'impresa
          autorizzata sia anche titolare   di concessione   ai  sensi
          dell'art.   18,     durata  identica     a  quella    della
          concessione   medesima;   l'autorizzazione   puo'    essere
          rinnovata  in    relazione a nuovi  programmi operativi o a
          seguito del rinnovo    della    concessione.    L'autorita'
          portuale    o,    laddove    non  istituita,    l'autorita'
          marittima,   sono tenute   a    verificare,    con  cadenza
          almeno  annuale,   il rispetto   delle condizioni  previste
          nel programma operativo.
            7.  L'autorita'  portuale  o, laddove   non    istituita,
          l'autorita'  marittima,  sentita la  commissione consultiva
          locale, determina  il numero   massimo di    autorizzazioni
          che    possono essere  rilasciate ai sensi del  comma 3, in
          relazione alle esigenze di  funzionalita' del porto  e  del
          traffico,   assicurando,   comunque,   il   massimo   della
          concorrenza nel settore.
            7-bis.  Le    disposizioni del presente   articolo non si
          applicano  ai   depositi   e   stabilimenti   di   prodotti
          petroliferi  e chimici allo stato liquido, nonche' di altri
          prodotti affini, siti in ambito portuale".
            "Art.   17  (Disciplina   della  fornitura   del   lavoro
          portuale  temporaneo).   -  1. In  attesa  dell'entrata  in
          vigore   delle   norme disciplinatrici della  fornitura  di
          mere  prestazioni  di  mano  d'opera  e della riforma della
          legge 23 dicembre 1960, n. 1369:
            a) le  autorita' portuali  o, laddove  non istituite,  le
          autorita' marittime  promuovono  la   costituzione di    un
          consorzio    volontario  aperto a tutte le   imprese di cui
          agli articoli  16,  18    e  21,  al  fine  esclusivo    di
          agevolare    lo   svolgimento delle   fasi   delle  imprese
          consorziate caratterizzate da variazioni  imprevedibili  di
          domanda  di  mano    d'opera.  Le   autorita' portuali   o,
          laddove  non istituite,  le autorita'   marittime   possono
          autorizzare  una   o  piu'   imprese consorziate, anche  in
          deroga  all'articolo    1 della legge   23 ottobre 1960, n.
          1369,  alla fornitura di mere prestazioni di  mano  d'opera
          a favore di altre imprese  consorziate. L'autorizzazione in
          deroga  alla citata   legge n.  1369 del  1960  puo' essere
          concessa unicamente   a  imprese  consorziate    dotate  di
          adeguato   personale  e    risorse  proprie  con  specifica
          caratterizzazione  di    professionalita'   nell'esecuzione
          delle operazioni  portuali, tenendo  conto delle  eccedenze
          risultate    dal    processo    di    razionalizzazione   e
          trasformazione produttiva indotte dalla presente legge;
            b)  qualora  non  si  addivenga  alla  costituzione   del
          consorzio  volontario  di  cui    alla  lettera  a), ovvero
          qualora  a detto consorzio non partecipa  la    maggioranza
          delle  imprese  di  cui    agli  articoli  16,  18 e 21, le
          autorita' portuali o, laddove non istituite,  le  autorita'
          marittime,     che  ravvisino   l'esigenza  di   soddisfare
          variazioni imprevedibili  di  domanda  di    mano  d'opera,
          istituiscono   l'Agenzia   per   l'erogazione   di     mere
          prestazioni  di mano   d'opera. Tale   Agenzia  e'  l'unico
          soggetto  autorizzato a fornire mere prestazioni temporanee
          di mano d'opera in deroga alla citata  legge  n.  1369  del
          1960  nell'ambito  portuale   in cui   e' istituito,  ed e'
          tenuto a   fornire, ad   eguali condizioni,    l'erogazione
          delle   suddette   prestazioni  a  tutte  le imprese di cui
          agli articoli 16 e 18 che ne facciano richiesta.
            2. In  fase di costituzione, e   fino a  quando  esistano
          esuberi,  il personale   da    avviare  quotidianamente  in
          regime   di  temporanea prestazione  di  mano  d'opera   e'
          fornito   dalle   imprese  di  cui all'articolo 21, lettera
          b).  Con  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e   della
          navigazione,    di concerto  con il Ministro  del lavoro  e
          della previdenza sociale, da   emanare entro  il  31  marzo
          1997,   sono  dettate  le  norme  per  l'istituzione  e  il
          funzionamento delle Agenzie di cui al presente articolo. Lo
          schema di  decreto e' trasmesso alla Camera dei deputati  e
          al   Senato della Repubblica, almeno  quaranta giorni prima
          della  scadenza del  termine  per la  sua   emanazione.  Le
          competenti   commissioni   parlamentari  si  esprimono  nei
          successivi giorni.
            3.  Gli  appalti  di  servizi  compresi  quelli  ad  alto
          contenuto  di  mano  d'opera   forniti     dalle   societa'
          derivanti   dalla  trasformazione disposta    dall'articolo
          21   non   rientrano  nel  divieto   di  cui all'articolo 1
          della citata legge n. 1369 del 1960".
            "Art.  18  (Concessione  di  aree e   banchine).   -   1.
          L'autorita'  portuale e,  dove non istituita,  ovvero prima
          del   suo insediamento, l'organizzazione     portuale     o
          l'autorita'   marittima    danno    in concessione  le aree
          demaniali  e le   banchine comprese   nell'ambito  portuale
          alle  imprese   di  cui  all'articolo  16,   comma  3,  per
          l'espletamento   delle  operazioni  portuali,  fatta  salva
          l'utilizzazione  degli    immobili      da     parte     di
          amministrazioni      pubbliche    per    lo  svolgimento di
          funzioni attinenti  ad attivita' marittime e portuali.   E'
          altresi  sottoposta a   concessione da parte dell'autorita'
          portuale  o,  laddove  non   istituita,      dall'autorita'
          marittima,   la   realizzazione  e  la  gestione  di  opere
          attinenti alle attivita' marittime e portuali  collocate  a
          mare  nell'ambito  degli specchi acquei esterni alle difese
          foranee  anch'essi  da  considerarsi  a  tal  fine   ambito
          portuale,  purche'  interessati   dal traffico   portuale e
          dalla prestazione  dei servizi portuali   anche   per    la
          realizzazione   di   impianti  destinati  ad operazioni  di
          imbarco   e   sbarco rispondenti   alle funzioni    proprie
          dello   scalo   marittimo,     come  individuati  ai  sensi
          dell'art. 4, comma 3. Le  concessioni sono affidate, previa
          determinazione dei relativi canoni,    anche    commisurati
          all'entita'  dei   traffici   portuali   ivi svolti,  sulla
          base  di idonee   forme di   pubblicita',  stabilite    dal
          Ministro    dei    trasporti  e   della   navigazione,   di
          concerto   con   il Ministro  delle  finanze,  con  proprio
          decreto. Con il medesimo decreto sono altresi' indicati:
            a) la durata  della concessione, i poteri di  vigilanza e
          controllo  delle  autorita'  concedenti,  le  modalita'  di
          rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti
          a nuovo concessionario;
            b) i  limiti minimi dei  canoni che  i concessionari sono
          tenuti  a  versare  in  rapporto   alla      durata   della
          concessione,  agli  investimenti previsti, al valore  delle
          aree e degli    impianti  utilizzabili,  anche  commisurati
          all'entita'    dei traffici portuali ivi  svolti, ovvero al
          solo valore delle aree qualora   il  concessionario  rilevi
          gli impianti all'atto della concessione.
            2.    Con il  decreto di  cui  al comma  1 sono  altresi'
          indicati  i criteri cui   devono attenersi  le    autorita'
          portuali  o    marittime  nel rilascio delle concessioni al
          fine di  riservare  nell'ambito  portuale  spazi  operativi
          allo  svolgimento  delle  operazioni   portuali da parte di
          altre imprese non concessionarie.
            3. Con il  decreto di cui al  comma 1, il Ministro    dei
          trasporti   e  della  navigazione    adegua  la  disciplina
          relativa    alle  concessioni  di  aree  e  banchine   alle
          normative comunitarie.
            4.   Per    le  iniziative  di  maggiore   rilevanza,  il
          presidente dell'autorita' portuale puo' concludere,  previa
          delibera  del  comitato portuale, con  le modalita'  di cui
          al   comma 1,    accordi  sostitutivi  della    concessione
          demaniale   ai   sensi dell'art.  11  della legge  7 agosto
          1990, n. 241.
            5.  Le concessioni  o gli   accordi sostitutivi   di  cui
          al  comma   4 possono comprendere anche la realizzazione di
          opere infrastrutturali.
            6. Ai  fini del  rilascio della  concessione di cui    al
          comma      1  e'  richiesto  che  i  destinatari  dell'atto
          concessorio:
            a) presentino,  all'atto della domanda, un  programma  di
          attivita', assistito  da  idonee garanzie,  anche  di  tipo
          fideiussorio,    volto  all'incremento  dei traffici e alla
          produttivita' del porto;
            b)    possiedano    adeguate   attrezzature tecniche   ed
          organizzative, idonee  anche dal  punto di   vista    della
          sicurezza  a soddisfare  le esigenze di un ciclo produttivo
          ed  operativo  a  carattere  continuativo  ed integrato per
          conto proprio e di terzi.
            c) prevedano un  organico di lavoratori  rapportato    al
          programma di attivita' di cui alla lettera a).
            7. In  ciascun porto l'impresa concessionaria  di un'area
          demaniale  deve esercitare direttamente l'attivita' per  la
          quale ha ottenuto la concessione, non puo' essere al  tempo
          stesso  concessionaria  di  altra  area    demaniale  dello
          stesso  porto,    a  meno    che l'attivita'   per la quale
          richiede una nuova concessione  sia differente da quella di
          cui alle concessioni   gia' esistenti nella    stessa  area
          demaniale,    e  non  puo' svolgere   attivita' portuali in
          spazi diversi da quelli   che le sono  stati  assegnati  in
          concessione.
            8.   L'autorita'   portuale   o, laddove  non  istituita,
          l'autorita'  marittima   sono   tenute   ad      effettuare
          accertamenti con cadenza annuale al  fine di  verificare il
          permanere    dei  requisiti   in possesso   al momento  del
          rilascio  della    concessione   e    l'attuazione    degli
          investimenti  previsti  nel   programma di attivita' di cui
          al comma 6, lettera a).
            9. In  caso di mancata  osservanza degli obblighi assunti
          da   parte   del   concessionario,   nonche'   di   mancato
          raggiungimento  degli  obiettivi indicati nel programma  di
          attivita',  di  cui  al  comma    6,  lettera   a),   senza
          giustificato   motivo,   l'autorita'  portuale  o,  laddove
          non  istituita,  l'autorita'  marittima   revocano   l'atto
          concessorio.
            9-bis.   Le   disposizioni  del  presente    articolo  si
          applicano anche ai  depositi  e  stabilimenti  di  prodotti
          petroliferi  e chimici allo stato liquido, nonche' di altri
          prodotti affini siti in ambito portuale".
            "Art.  21  (Trasformazione in  societa'  delle  compagnie
          e   gruppi portuali). -  1.    Le  compagnie  ed  i  gruppi
          portuali    entro  il 18 marzo 1995 debbono trasformarsi in
          una o piu' societa' di seguito indicate:
            a) in una societa' secondo  i  tipi  previsti  nel  libro
          quinto,  titoli  V   e   VI,   del   codice   civile,   per
          l'esercizio    in    condizioni     di  concorrenza   delle
          operazioni portuali;
            b)  in    una societa' o una   cooperativa secondo i tipi
          previsti nel libro quinto, titoli    V  e  VI,  del  codice
          civile,    per  la fornitura di servizi,  nonche', fino  al
          31 dicembre  1996,  mere prestazioni  di lavoro  in  deroga
          all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369;
            c)  in  una  societa'  secondo  i tipi previsti nel libro
          quinto, titoli V e  VI, del codice civile,  avente lo scopo
          di  mera gestione, sulla base  dei beni  gia'  appartenenti
          alle compagnie  e gruppi  portuali disciolti.
            2.  Scaduto  il  termine  di  cui al comma 1 senza che le
          compagnie ed i gruppi portuali  abbiano    provveduto  agli
          adempimenti  di    cui  al  comma 6, le autorizzazioni e le
          concessioni  ad  operare  in  ambito   portuale,   comunque
          rilasciate, decadono.
            3. Le societa'  e le cooperative di cui al  comma 1 hanno
          l'obbligo  di    incorporare  tutte    le   societa' e   le
          cooperative costituite   su iniziativa dei    membri  delle
          compagnie  o    dei gruppi   portuali prima della   data di
          entrata in   vigore della   presente  legge,    nonche'  di
          assumere   gli  addetti    alle  compagnie  o  gruppi  alla
          predetta data. Le societa' o cooperative  di cui  al  comma
          1,  devono    avere una distinta organizzazione operativa e
          separati organi sociali.
            4.   Le   societa'   derivanti    dalla    trasformazione
          succedono   alle compagnie ed  ai gruppi portuali  in tutti
          i rapporti  patrimoniali e finanziari.
            5.  Ove    se  ne    verificassero  le    condizioni,  ai
          dipendenti  addetti  tecnici    ed  amministrativi    delle
          compagnie    portuali,  che    non  siano   transitati   in
          continuita'  di rapporto  di lavoro nelle nuove societa' di
          cui  al comma   1, e'   data facolta' di    costituirsi  in
          imprese  ai  sensi  del  presente   articolo. Alle societa'
          costituite  da addetti si applica   quanto   disposto   nei
          commi   successivi   per   le  societa' costituite dai soci
          delle compagnie.
            6.  Entro la  data di  cui al  comma 1,  le compagnie  ed
          i  gruppi portuali possono procedere, secondo  la normativa
          vigente in materia, alla fusione  con compagnie    operanti
          nei    porti viciniori,  anche al fine  di  costituire  nei
          porti di  maggior  traffico   un   organismo societario  in
          grado di svolgere attivita' di impresa.
            7.  Le   autorita' portuali nei  porti gia'  sedi di enti
          portuali e l'autorita'   marittima   nei  restanti    porti
          dispongono    la  messa   in liquidazione delle compagnie e
          gruppi  portuali che entro la data del 18  marzo 1995   non
          abbiano    adottato la  delibera di  trasformazione secondo
          le   modalita' di   cui al   comma 1   ed  effettuato    il
          deposito   dell'atto  per    l'omologazione  al  competente
          tribunale.  Nei confronti di tali compagnie   non  potranno
          essere  attuati  gli    interventi di cui all'articolo   1,
          comma  2, lettera  c), del  decreto-legge 13  luglio  1995,
          n.    287, convertito,   con modificazioni,  dalla legge  8
          agosto 1995, n. 343.
            8.   Continuano ad   applicarsi,   sino alla   data    di
          iscrizione    nel registro  delle  imprese,  nei  confronti
          delle  compagnie  e  gruppi portuali che abbiano  in  corso
          le  procedure  di trasformazione ai sensi del  comma 6,  le
          disposizioni   di cui   al  comma    8  dell'articolo    27
          concernenti  il   funzionamento degli   stessi, nonche'  le
          disposizioni relative  alla vigilanza   ed   al   controllo
          attribuite   all'autorita' portuale,  nei porti  gia'  sedi
          di  enti  portuali ed  all'autorita' marittima nei restanti
          porti".
            - Per il testo  degli articoli 9 e 15 della citata  legge
          n. 84 del 1994, vedi nelle note alle premesse.