Art. 11. Elezioni dei rappresentati nei comitati portuali 1. Le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori e dei dipendenti di cui all'articolo 1 in seno ai comitati portuali si svolgono secondo i termini, criteri e modalita' indicati nel presente regolamento e sotto la vigilanza del presidente dell'autorita' portuale, che provvede, anche attraverso un suo delegato ai relativi adempimenti. I relativi oneri sono posti a carico della competente autorita' portuale.