Art. 11.
          Elezioni dei rappresentati nei comitati portuali
  1.  Le  elezioni dei rappresentanti dei lavoratori e dei dipendenti
di  cui  all'articolo  1  in  seno  ai  comitati portuali si svolgono
secondo   i  termini,  criteri  e  modalita'  indicati  nel  presente
regolamento  e  sotto  la  vigilanza  del  presidente  dell'autorita'
portuale,  che provvede, anche attraverso un suo delegato ai relativi
adempimenti.  I  relativi  oneri sono posti a carico della competente
autorita' portuale.