Art. 2.
             Indizione delle elezioni dei rappresentanti
                 nelle commissioni consultive locali
  1.   Le   elezioni   dei   rappresentanti   dei  lavoratori  e  del
rappresentante dei dipendenti di cui all'articolo 1 nelle commissioni
consultive  locali  si  svolgono  nei  porti se di autorita' portuale
sotto la vigilanza del presidente dell'autorita' medesima o di un suo
delegato  e  negli  altri  porti  sotto la vigilanza del del capo del
circondario marittimo o di un suo delegato.
  2.  Le  autorita' di cui al comma 1 indicono le elezioni, in giorno
non  festivo  non meno di 60 giorni prima della scadenza dell'organo,
dando  avviso  del  giorno  e  dei  luoghi  delle  votazioni mediante
affissione in apposito albo presso le rispettive sedi, assicurandone,
inoltre,  la  massima  diffusione  con  ogni  altro  mezzo. Le stesse
autorita'  di  cui  al comma 1 provvedono, altresi', agli adempimenti
indicati nel presente regolamento.
  3.  Le  votazioni si svolgono in due giorni consecutivi non festivi
se  riguardano  le  elezioni  dei rappresentanti dei lavoratori e dei
dipendenti   nelle  commissioni  consultive  locali  e  nel  comitato
portuale ai sensi dell'articolo 1, comma 2.