Art. 2. Indizione delle elezioni dei rappresentanti nelle commissioni consultive locali 1. Le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori e del rappresentante dei dipendenti di cui all'articolo 1 nelle commissioni consultive locali si svolgono nei porti se di autorita' portuale sotto la vigilanza del presidente dell'autorita' medesima o di un suo delegato e negli altri porti sotto la vigilanza del del capo del circondario marittimo o di un suo delegato. 2. Le autorita' di cui al comma 1 indicono le elezioni, in giorno non festivo non meno di 60 giorni prima della scadenza dell'organo, dando avviso del giorno e dei luoghi delle votazioni mediante affissione in apposito albo presso le rispettive sedi, assicurandone, inoltre, la massima diffusione con ogni altro mezzo. Le stesse autorita' di cui al comma 1 provvedono, altresi', agli adempimenti indicati nel presente regolamento. 3. Le votazioni si svolgono in due giorni consecutivi non festivi se riguardano le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori e dei dipendenti nelle commissioni consultive locali e nel comitato portuale ai sensi dell'articolo 1, comma 2.