Art. 4.
                      Presentazione delle liste
  1.  Possono  essere presentate nelle rispettive sedi dell'autorita'
portuale  o  marittima,  piu'  liste  di  candidati,  distinte, per i
rappresentanti   dei   lavoratori   e'   per  il  rappresentante  dei
dipendenti,  o non meno di trenta giorni prima della data fissata per
le votazioni.
  2.  Le  liste,  costituite  non  piu'  di quindici candidati per le
elezioni  dei  rappresentanti dei lavoratori delle imprese e non piu'
di  tre candidati per il rappresentante dei dipendenti dell'autorita'
portuale,  sono  sottoscritte  da  almeno  il 5% dei lavoratori e dei
dipendenti  di  cui  all'articolo  3,  comma  1 e indicano, in ordine
alfabetico, nome, cognome e data di nascita di ciascun candidato.
  3.  Le  sottoscrizioni sono apposte dinanzi al funzionario delegato
dalla rispettiva competente autorita', previa verifica dell'identita'
personale  attraverso  idoneo  documento  di  riconoscimento,  i  cui
estremi sono riportati sulla lista medesima.
  4.  Ogni  elettore  puo'  sottoscrivere una sola lista. Non possono
essere  candidati  coloro  che  hanno  presentato  la  lista. Ciascun
candidato puo' presentarsi in una sola lista.
  5.  Le  liste, numerate in ordine di presentazione, sono esposte 15
giorni  prima della data fissata per le votazioni, nell'apposito albo
presso le rispettive sedi dell'autorita' portuale o marittima.