Art. 4. Presentazione delle liste 1. Possono essere presentate nelle rispettive sedi dell'autorita' portuale o marittima, piu' liste di candidati, distinte, per i rappresentanti dei lavoratori e' per il rappresentante dei dipendenti, o non meno di trenta giorni prima della data fissata per le votazioni. 2. Le liste, costituite non piu' di quindici candidati per le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese e non piu' di tre candidati per il rappresentante dei dipendenti dell'autorita' portuale, sono sottoscritte da almeno il 5% dei lavoratori e dei dipendenti di cui all'articolo 3, comma 1 e indicano, in ordine alfabetico, nome, cognome e data di nascita di ciascun candidato. 3. Le sottoscrizioni sono apposte dinanzi al funzionario delegato dalla rispettiva competente autorita', previa verifica dell'identita' personale attraverso idoneo documento di riconoscimento, i cui estremi sono riportati sulla lista medesima. 4. Ogni elettore puo' sottoscrivere una sola lista. Non possono essere candidati coloro che hanno presentato la lista. Ciascun candidato puo' presentarsi in una sola lista. 5. Le liste, numerate in ordine di presentazione, sono esposte 15 giorni prima della data fissata per le votazioni, nell'apposito albo presso le rispettive sedi dell'autorita' portuale o marittima.