Art. 5. Modalita' delle votazioni 1. Per lo svolgimento delle votazioni sono costituiti uno o piu' seggi. Ad ogni seggio e' assegnato un numero di elettori non superiore a 600 unita'. 2. I seggi restano aperti dalle ore 8 alle ore 22 e possono essere ubicati in sedi diverse, ove l'organizzazione operativa del porto lo richieda. 3. Il seggio, presieduto dal presidente dell'autorita' portuale o da un suo delegato, ovvero dal capo del circondario marittimo o da un suo delegato, e' costituito da 4 lavoratori, per un numero di elettori superiore a 400 unita' e da 2 lavoratori, per un numero di elettori fino a 400 unita', designati 15 giorni prima della data fissata per le elezioni dalla competente autorita' tra i lavoratori e i dipendenti non candidati. Possono partecipare come osservatori i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei dipendenti di cui all'articolo 1. 4. Ogni seggio e' munito di urne elettorali, distinte per i rappresentanti dei lavoratori portuali e per il rappresentante dei dipendenti dell'autorita' portuale, idonee a garanire la segretezza del voto e deve, altresi', disporre di elenchi degli elettori aventi diritto al voto presso di esso distinti per i lavoratori delle imprese e per i dipenenti dell'autorita' portuale e predisposti dalle rispettive autorita', nonche' di tutto il materiale necessario per lo svolgimento delle votazioni.