Art. 5.
                      Modalita' delle votazioni
  1.  Per  lo  svolgimento delle votazioni sono costituiti uno o piu'
seggi.  Ad  ogni  seggio  e'  assegnato  un  numero  di  elettori non
superiore a 600 unita'.
  2.  I seggi restano aperti dalle ore 8 alle ore 22 e possono essere
ubicati  in sedi diverse, ove l'organizzazione operativa del porto lo
richieda.
  3.  Il  seggio, presieduto dal presidente dell'autorita' portuale o
da un suo delegato, ovvero dal capo del circondario marittimo o da un
suo  delegato,  e'  costituito  da  4  lavoratori,  per  un numero di
elettori  superiore  a 400 unita' e da 2 lavoratori, per un numero di
elettori  fino  a  400  unita',  designati 15 giorni prima della data
fissata per le elezioni dalla competente autorita' tra i lavoratori e
i  dipendenti  non  candidati. Possono partecipare come osservatori i
rappresentanti  delle  organizzazioni  sindacali dei lavoratori e dei
dipendenti di cui all'articolo 1.
  4.  Ogni  seggio  e'  munito  di  urne  elettorali,  distinte per i
rappresentanti  dei  lavoratori  portuali e per il rappresentante dei
dipendenti  dell'autorita'  portuale, idonee a garanire la segretezza
del  voto e deve, altresi', disporre di elenchi degli elettori aventi
diritto  al  voto  presso  di  esso  distinti  per i lavoratori delle
imprese e per i dipenenti dell'autorita' portuale e predisposti dalle
rispettive autorita', nonche' di tutto il materiale necessario per lo
svolgimento delle votazioni.