Art. 10.
                       Funzioni della regione
  1.  Sono  esercitate  dalla  regione le funzioni di controllo sugli
organi   delle   camere   di   commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura, di cui all'articolo 37, comma 3, del decreto legislativo
n. 112 del 1998.
 
           Nota all'art. 10:
            -  Il  testo  dell'art.  37,  comma 3, del citato decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente:
            "3. Le   regioni esercitano il   controllo  sugli  organi
          camerali,   in   particolare   per  i     casi  di  mancato
          funzionamento     o  costituzione,   ivi   compreso      lo
          scioglimento    dei   consigli camerali  nei casi  previsti
          dall'art.  5 della  legge  29   dicembre 1993,   n.    580,
          salvo    quanto previsto   all'art. 38,   comma  1, lettera
          e),  del presente  decreto legislativo.  Nel collegio   dei
          revisori      delle   camere     di  commercio,  industria,
          artigianato e  agricoltura  e' garantita  la presenza    di
          rappresentanti    della   regione,   del    Ministero   del
          tesoro  e  del Ministero dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato".