Art. 10. Funzioni della regione 1. Sono esercitate dalla regione le funzioni di controllo sugli organi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui all'articolo 37, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998.
Nota all'art. 10: - Il testo dell'art. 37, comma 3, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente: "3. Le regioni esercitano il controllo sugli organi camerali, in particolare per i casi di mancato funzionamento o costituzione, ivi compreso lo scioglimento dei consigli camerali nei casi previsti dall'art. 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, salvo quanto previsto all'art. 38, comma 1, lettera e), del presente decreto legislativo. Nel collegio dei revisori delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' garantita la presenza di rappresentanti della regione, del Ministero del tesoro e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato".