Art. 13. Funzioni dei comuni 1. Sono esercitate dai comuni le funzioni amministrative di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 112 del 1998 non ricomprese fra quelle di cui agli articoli 11 e 12.
Nota all'art. 13: - Il testo dell'art. 41 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente: "Art. 41 (Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali). - 1. Sono trasferite alle regioni e ai comuni tutte le funzioni in materia di fiere e mercati, salvo quelle espressamente conservate allo Stato dall'art. 40. 2. Sono trasferite in particolare alle regioni le funzioni amministrative concernenti: a) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale nonche' il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento, sentito il comune interessato; b) gli enti fieristici di Milano, Verona e Bari, d'intesa con i comuni interessati; c) la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche; d) le competenze gia' delegate ai sensi dell'art. 52, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; e) la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio, nonche' l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre nel settore del commercio; f) la concessione e l'erogazione di ogni tipo di ausilio finanziario; g) l'organizzazione, anche avvalendosi dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), di corsi di formazione professionale, tecnica e manageriale per gli operatori commerciali con l'estero, di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 3. Sono trasferite ai comuni, anche in forma associata e nelle zone montane anche attraverso le comunita' montane, le funzioni amministrative concernenti il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e le relative autorizzazioni allo svolgimento. 4. Le regioni assicurano, mediante intese tra loro, sentiti i comuni interessati, il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche, fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 1, lettera e). 5. Fino alla data di effettivo conferimento delle funzioni di cui al presente capo restano in carica gli attuali titolari degli organi degli enti di cui al comma 2, lettera b).