Art. 13.
                         Funzioni dei comuni
  1.  Sono  esercitate  dai  comuni le funzioni amministrative di cui
all'articolo   41  del  decreto  legislativo  n.  112  del  1998  non
ricomprese fra quelle di cui agli articoli 11 e 12.
 
           Nota all'art. 13:
            - Il  testo dell'art.  41 del citato  decreto legislativo
          31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente:
            "Art.   41   (Conferimento  di  funzioni alle  regioni  e
          agli  enti locali).  - 1.  Sono trasferite  alle regioni  e
          ai  comuni tutte   le funzioni in   materia  di  fiere    e
          mercati,  salvo  quelle espressamente conservate allo Stato
          dall'art. 40.
            2.  Sono  trasferite  in   particolare  alle  regioni  le
          funzioni amministrative concernenti:
            a)    il   riconoscimento    della     qualifica    delle
          manifestazioni  fieristiche  di    rilevanza  nazionale   e
          regionale nonche'   il  rilascio  dell'autorizzazione  allo
          svolgimento, sentito il comune interessato;
            b)  gli    enti  fieristici di   Milano, Verona   e Bari,
          d'intesa  con i comuni interessati;
            c)   la pubblicazione   del  calendario    annuale  delle
          manifestazioni fieristiche;
            d)  le  competenze gia' delegate   ai sensi dell'art. 52,
          comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24
          luglio 1977, n. 616;
            e)   la  promozione    dell'associazionismo    e    della
          cooperazione      nel   settore   del   commercio,  nonche'
          l'assistenza  integrativa  alle  piccole  e  medie  imprese
          sempre nel settore del commercio;
            f)   la   concessione    e  l'erogazione  di  ogni   tipo
          di  ausilio finanziario;
            g) l'organizzazione,  anche    avvalendosi  dell'Istituto
          nazionale  per  il   commercio estero  (ICE),  di corsi  di
          formazione  professionale, tecnica e  manageriale  per  gli
          operatori  commerciali con l'estero, di cui all'art. 35 del
          decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,  n.
          616.
            3.  Sono trasferite ai comuni, anche in forma associata e
          nelle zone montane    anche   attraverso    le    comunita'
          montane,    le     funzioni amministrative   concernenti il
          riconoscimento  della     qualifica  delle   manifestazioni
          fieristiche     di   rilevanza   locale   e    le  relative
          autorizzazioni allo svolgimento.
            4.  Le regioni  assicurano,  mediante intese  tra   loro,
          sentiti   i comuni interessati,  il coordinamento dei tempi
          di  svolgimento  delle  manifestazioni  fieristiche,  fatto
          salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 1, lettera e).
            5.  Fino  alla    data  di  effettivo  conferimento delle
          funzioni di cui al presente capo restano  in    carica  gli
          attuali titolari degli organi degli enti di cui al comma 2,
          lettera b).