Art. 17.
                       Funzioni delle province
  1.  Sono  esercitate  dalle  province le funzioni relative ai piani
territoriali  di  coordinamento, di cui all'articolo 15 della legge 8
giugno  1990,  n.  142,  ai  fini e per gli effetti di quanto dispone
l'articolo 57 del decreto legislativo n. 112 del 1998.
 
           Note all'art. 17:
            -  Il  testo    dell'art. 15 della citata legge 8  giugno
          1990, n. 142, e' il seguente:
            "Art. 15 (Compiti di programmazione). -1. La provincia:
            a) raccoglie   e  coordina  le    proposte  avanzate  dai
          comuni,     ai  fini  della    programmazione    economica,
          territoriale ed  ambientale  della regione;
            b) concorre alla determinazione del  programma  regionale
          di  sviluppo  e  degli  altri  programmi  e piani regionali
          secondo norme dettate dalla legge regionale;
            c)    formula    e    adotta,    con  riferimento    alle
          previsioni  e  agli obiettivi  del  programma  regionale di
          sviluppo,   propri  programmi pluriennali sia  di carattere
          generale   che settoriale  e    promuove  il  coordinamento
          dell'attivita' programmatoria dei comuni.
            2.     La  provincia,   inoltre,  predispone   ed  adotta
          il    piano  territoriale  di    coordinamento  che,  ferme
          restando    le competenze dei comuni ed in attuazione della
          legislazione   e   dei   programmi   regionali,   determina
          indirizzi   generali  di   assetto  del  territorio  e,  in
          particolare, indica:
            a)   le   diverse   destinazioni   del   territorio    in
          relazione  alla prevalente vocazione delle sue parti;
            b)    la  localizzazione    di  massima    delle maggiori
          infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;
            c) le linee di intervento  per  la  sistemazione  idrica,
          idrogeologica  ed  idraulicoforestale  ed in genere  per il
          consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
            d) le  aree nelle  quali sia opportuno  istituire  parchi
          o riserve naturali.
            3.  I  programmi  pluriennali  e il piano territoriale di
          coordinamento  sono  trasmessi  alla  regione  ai  fini  di
          accertarne  la  conformita'  agli  indirizzi      regionali
          della   programmazione    socioeconomica   e territoriale.
            4.  La    legge  regionale  detta     le   procedure   di
          approvazione  nonche'  norme   che assicurino  il  concorso
          dei  comuni  alla formazione  dei programmi  pluriennali  e
          dei piani territoriali di coordinamento.
            5.  Ai  fini  del coordinamento e dell'approvazione degli
          strumenti di pianificazione  territoriale  predisposti  dai
          comuni,   la    provincia  esercita  le  funzioni  ad  essa
          attribuite   dalla regione ed ha, in ogni caso, il  compito
          di  accertare  la compatibilita' di  detti strumenti con le
          previsioni del piano territoriale di coordinamento.
            6.  Gli     enti  e     le   amministrazioni   pubbliche,
          nell'esercizio   delle   rispettive      competenze,     si
          conformano    ai   piani   territoriali   di  coordinamento
          delle    province e   tengono   conto   dei loro  programmi
          pluriennali".
            - Il  testo dell'art.  57 del citato  decreto legislativo
          31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente:
            "Art.     57      (Pianificazione      territoriale    di
          coordinamento      e pianificazioni di   settore). -  1. La
          regione,  con    legge  regionale,  prevede  che  il  piano
          territoriale  di  coordinamento provinciale di cui all'art.
          15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, assuma  il  valore  e
          gli  effetti   dei   piani di   tutela   nei  settori della
          protezione   della natura,  della    tutela  dell'ambiente,
          delle    acque e della  difesa del suolo  e   della  tutela
          delle  bellezze    naturali,   sempreche'   la  definizione
          delle  relative  disposizioni avvenga nella forma di intese
          fra la  provincia  e  le  amministrazioni,  anche  statali,
          competenti.
            2. In mancanza dell'intesa di cui al  comma 1, i piani di
          tutela  di  settore conservano  il valore e  gli effetti ad
          essi   assegnati dalla  rispettiva  normativa  nazionale  e
          regionale.
            3.  Resta  comunque  fermo quanto disposto dall'art. 149,
          comma 6, del presente decreto legislativo".