Art. 18. Funzioni della regione 1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative di cui all'articolo 60 del decreto legislativo n. 112 del 1998, ed in particolare quelle indicate nelle lettere a), b), d) ed e), salvo quanto disposto dall'articolo 19.
Nota all'art. 18: - Il testo dell'art. 60 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente: "Art. 60 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali). - 1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate tra quelle mantenute allo Stato ai sensi dell'art. 59 e, in particolare, quelle relative: a) alla determinazione delle linee d'intervento e degli obiettivi nel settore; b) alla programmazione delle risorse finanziarie destinate al settore; c) alla gestione e all'attuazione degli interventi, nonche' alla definizione delle modalita' di incentivazione; d) alla determinazione delle tipologie di intervento anche attraverso programmi integrati, di recupero urbano e di riqualificazione urbana; e) alla fissazione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale destinati all'assistenza abitativa, nonche' alla determinazione dei relativi canoni".