Art. 18.
                       Funzioni della regione
  1.  Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative di cui
all'articolo  60  del  decreto  legislativo  n.  112  del 1998, ed in
particolare  quelle  indicate  nelle  lettere a), b), d) ed e), salvo
quanto disposto dall'articolo 19.
 
           Nota all'art. 18:
            - Il  testo dell'art.  60 del citato  decreto legislativo
          31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente:
            "Art.  60  (Funzioni  conferite  alle regioni e agli enti
          locali). - 1.  Sono  conferite alle  regioni e   agli  enti
          locali tutte  le funzioni amministrative non  espressamente
          indicate   tra  quelle    mantenute  allo  Stato  ai  sensi
          dell'art. 59 e, in particolare, quelle relative:
            a) alla  determinazione delle linee d'intervento  e degli
          obiettivi nel settore;
            b)   alla   programmazione   delle risorse    finanziarie
          destinate  al settore;
            c)  alla    gestione e   all'attuazione degli interventi,
          nonche' alla definizione delle modalita' di incentivazione;
            d)   alla      determinazione    delle    tipologie    di
          intervento   anche attraverso   programmi   integrati,   di
          recupero   urbano   e   di riqualificazione urbana;
            e) alla fissazione dei criteri  per l'assegnazione  degli
          alloggi di edilizia  residenziale  destinati all'assistenza
          abitativa,     nonche'  alla  determinazione  dei  relativi
          canoni".