Art. 2. Funzioni della regione 1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative relative: a) alla definizione di interventi cofinanziati con lo Stato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 112 del 1998; b) alla previsione di incentivazioni alle imprese artigiane; c) alla definizione delle eventuali intese con lo Stato per consentire l'avvalimento dei comitati tecnici regionali, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998.
Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 13, comma 1, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, cosi' recita: "1. In materia di artigianato sono conservate all'amministrazione statale le funzioni attualmente previste concernenti: a) la tutela delle produzioni ceramiche, in particolare di quella artistica e di qualita', di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 188; b) eventuali cofinanziamenti, nell'interesse nazionale, di programmi regionali di sviluppo e sostegno dell'artigianato, secondo criteri e modalita' definiti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza unificata. In tali casi lo Stato, d'intesa con la regione interessata, puo' avvalersi dei comitati tecnici regionali di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949. La composizione dei comitati tecnici regionali puo' essere modificata dalla Conferenza unificata".