Art. 2.
                       Funzioni della regione
  1.   Sono  esercitate  dalla  regione  le  funzioni  amministrative
relative:
  a)  alla  definizione  di  interventi  cofinanziati con lo Stato ai
sensi  dell'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
n. 112 del 1998;
  b) alla previsione di incentivazioni alle imprese artigiane;
  c)  alla  definizione  delle  eventuali  intese  con  lo  Stato per
consentire  l'avvalimento  dei  comitati  tecnici regionali, ai sensi
dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998.
 
           Nota all'art. 2:
            -  Il  testo  dell'art.  13,  comma 1, del citato decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112, cosi' recita:
            "1.  In    materia  di  artigianato  sono      conservate
          all'amministrazione   statale   le   funzioni   attualmente
          previste concernenti:
            a) la tutela  delle produzioni ceramiche, in  particolare
          di quella artistica e di qualita',  di  cui  alla  legge  9
          luglio 1990, n. 188;
            b)      eventuali      cofinanziamenti,    nell'interesse
          nazionale,   di programmi regionali di sviluppo  e sostegno
          dell'artigianato, secondo criteri e modalita' definiti  con
          decreto  del  Ministro dell'industria, del   commercio    e
          dell'artigianato,    d'intesa    con      la     Conferenza
          unificata.    In    tali  casi  lo    Stato,  d'intesa  con
          la   regione interessata,   puo' avvalersi    dei  comitati
          tecnici  regionali    di  cui  all'art. 37 della   legge 25
          luglio 1952, n. 949.  La composizione dei comitati  tecnici
          regionali   puo'    essere  modificata    dalla  Conferenza
          unificata".