Art. 20. Funzioni della regione 1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative di cui agli articoli 70 e 73 del decreto legislativo n. 112 del 1998, salvo quanto disposto dagli articoli 21 e 22.
Note all'art. 20: - Il testo degli articoli 70 e 73 del gia' citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente: "Art. 70 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali). 1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni degli articoli 68 e 69 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare: a) i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere; b) il controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti su certificati di importazione, il ritiro dei permessi errati o falsificati, l'autorizzazione alla detenzione temporanea, ad eccezione della normativa di cui alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), resa esecutiva dalla legge 19 dicembre 1975, n. 874; c) le competenze attualmente esercitate dal Corpo forestale dello Stato, salvo quelle necessarie all'esercizio delle funzioni di competenza statale". "Art. 73 (Ulteriori conferimenti alle regioni in conseguenza di soppressione di funzioni statali). - 1. Sono altresi' conferite alle regioni, in conseguenza della soppressione del programma triennale di difesa dell'ambiente ai sensi dell'art. 68 le seguenti funzioni: a) la determinazione delle priorita' dell'azione ambientale; b) il coordinamento degli interventi ambientali; c) la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate tra i vari interventi. 2. Qualora l'attuazione dei programmi regionali di tutela ambientale richieda l'iniziativa integrata e coordinata con l'amministrazione dello Stato o con altri soggetti pubblici o privati, si procede con intesa, accordo di programma o convenzione. 3. E' conferita, previa intesa, alla regione Sardegna l'attuazione di tutti gli interventi necessari per la realizzazione del programma di salvaguardia del litorale e delle zone umide nell'area metropolitana di Cagliari di cui all'art. 17, comma 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67. La regione Sardegna succede allo Stato nei rapporti concessori e convenzionali in atto e dispone delle relative risorse finanziarie)".