Art. 20.
                       Funzioni della regione
  1.  Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative di cui
agli  articoli 70 e 73 del decreto legislativo n. 112 del 1998, salvo
quanto disposto dagli articoli 21 e 22.
 
           Note all'art. 20:
            -    Il   testo   degli   articoli   70 e   73  del  gia'
          citato  decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  e'  il
          seguente:
            "Art.  70 (Funzioni   conferite alle regioni e agli  enti
          locali). 1.    Tutte    le  funzioni    amministrative  non
          espressamente  indicate  nelle disposizioni degli  articoli
          68  e 69 sono  conferite alle  regioni e agli enti locali e
          tra queste, in particolare:
            a) i compiti di protezione  ed  osservazione  delle  zone
          costiere;
            b)   il controllo  in ordine  alla commercializzazione  e
          detenzione degli  animali  selvatici, il   ricevimento   di
          denunce,  i   visti   su certificati  di  importazione,  il
          ritiro     dei     permessi     errati     o   falsificati,
          l'autorizzazione     alla   detenzione    temporanea,    ad
          eccezione  della  normativa di  cui  alla  Convenzione  sul
          commercio  internazionale  delle specie di fauna e di flora
          selvatiche  minacciate  di  estinzione   (CITES),      resa
          esecutiva dalla legge  19 dicembre 1975, n. 874;
            c)  le    competenze  attualmente  esercitate dal   Corpo
          forestale  dello  Stato,    salvo     quelle     necessarie
          all'esercizio  delle  funzioni  di competenza statale".
            "Art.    73  (Ulteriori    conferimenti alle   regioni in
          conseguenza di soppressione di funzioni  statali).  -    1.
          Sono  altresi' conferite alle regioni, in conseguenza della
          soppressione   del   programma    triennale    di    difesa
          dell'ambiente ai sensi dell'art. 68 le seguenti funzioni:
            a)   la   determinazione   delle   priorita'  dell'azione
          ambientale;
            b) il coordinamento degli interventi ambientali;
            c) la ripartizione  delle risorse  finanziarie  assegnate
          tra i vari interventi.
            2.    Qualora    l'attuazione  dei   programmi  regionali
          di  tutela ambientale   richieda  l'iniziativa    integrata
          e  coordinata   con l'amministrazione  dello  Stato  o  con
          altri    soggetti    pubblici    o  privati, si procede con
          intesa, accordo di programma o convenzione.
            3. E' conferita, previa   intesa, alla  regione  Sardegna
          l'attuazione  di  tutti  gli  interventi necessari   per la
          realizzazione  del  programma  di      salvaguardia     del
          litorale   e   delle  zone   umide  nell'area metropolitana
          di  Cagliari  di cui all'art. 17, comma  20, della legge 11
          marzo  1988, n.  67. La   regione Sardegna    succede  allo
          Stato  nei  rapporti  concessori e convenzionali in  atto e
          dispone delle relative risorse finanziarie)".