Art. 21. Funzioni delle province 1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative di cui all'articolo 70, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo n. 112 del 1998.
Nota all'art. 21: - Per il testo dell'art. 70, comma 1, lettere a) e c), del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si veda in nota all'art. 20.