Art. 21.
                       Funzioni delle province
  1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative di cui
all'articolo 70, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo n.
112 del 1998.
 
           Nota all'art. 21:
            -  Per il testo  dell'art. 70, comma 1, lettere a)  e c),
          del citato decreto legislativo 31  marzo 1998, n.  112,  si
          veda  in nota all'art.  20.