Art. 23. Funzioni della regione 1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative concernenti: a) l'individuazione delle aree ad elevata concentrazione di attivita' industriale che possono comportare maggiori rischi di incidenti rilevanti; b) l'approvazione dei piani di risanamento relativi alle aree ad elevata concentrazione di attivita' industriale che possono comportare maggiori rischi di incidenti rilevanti.