Art. 23.
                       Funzioni della regione
  1.   Sono  esercitate  dalla  regione  le  funzioni  amministrative
concernenti:
  a)   l'individuazione  delle  aree  ad  elevata  concentrazione  di
attivita'  industriale  che  possono  comportare  maggiori  rischi di
incidenti rilevanti;
  b)  l'approvazione  dei  piani di risanamento relativi alle aree ad
elevata   concentrazione   di   attivita'   industriale  che  possono
comportare maggiori rischi di incidenti rilevanti.