Art. 24. Funzioni delle province 1. Sono esercitate dalle province tutte le funzioni amministrative di cui all'articolo 72 del decreto legislativo n. 112 del 1998 non ricomprese fra quelle di cui all'articolo 23.
Nota all'art. 24: - Il testo dell'art. 72 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente: "Art. 72 (Attivita' a rischio di incidente rilevante). - 1. Sono conferite alle regioni le competenze amministrative relative alle industrie soggette agli obblighi di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 l'adozione di provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica, nonche' quelle che per elevata concentrazione di attivita' industriali a rischio di incidente rilevante comportano l'esigenza di interventi di salvaguardia dell'ambiente e della popolazione e di risanamento ambientale subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3 del presente articolo. 2. Le regioni provvedono a disciplinare la materia con specifiche normative ai fini del raccordo tra i soggetti incaricati dell'istruttoria e di garantire la sicurezza del territorio e della popolazione. 3. Il trasferimento di cui al comma 1 avviene subordinatamente all'adozione della normativa di cui al comma 2, previa attivazione dell'Agenzia regionale protezione ambiente di cui all'art. 3 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e a seguito di accordo di programma tra Stato e regione per la verifica dei presupposti per lo svolgimento delle funzioni, nonche' per le procedure di dichiarazione".