Art. 24.
                       Funzioni delle province
  1.  Sono esercitate dalle province tutte le funzioni amministrative
di  cui  all'articolo  72 del decreto legislativo n. 112 del 1998 non
ricomprese fra quelle di cui all'articolo 23.
 
           Nota all'art. 24:
            - Il  testo dell'art.  72 del citato  decreto legislativo
          31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente:
            "Art.  72  (Attivita' a rischio  di incidente rilevante).
          -    1.  Sono  conferite    alle  regioni    le  competenze
          amministrative  relative    alle  industrie soggette   agli
          obblighi di  cui all'art. 4 del    decreto  del  Presidente
          della  Repubblica   17 maggio  1988, n.  175 l'adozione  di
          provvedimenti    discendenti  dall'istruttoria     tecnica,
          nonche'      quelle   che  per  elevata  concentrazione  di
          attivita' industriali a rischio di incidente      rilevante
          comportano    l'esigenza  di   interventi   di salvaguardia
          dell'ambiente  e  della popolazione   e   di    risanamento
          ambientale subordinatamente al verificarsi delle condizioni
          di cui al comma 3 del presente articolo.
            2.  Le regioni  provvedono a disciplinare la  materia con
          specifiche normative   ai  fini   del   raccordo  tra     i
          soggetti     incaricati dell'istruttoria e di  garantire la
          sicurezza del  territorio e della popolazione.
            3.   Il trasferimento   di cui    al  comma    1  avviene
          subordinatamente  all'adozione della   normativa di cui  al
          comma  2,    previa  attivazione  dell'Agenzia    regionale
          protezione  ambiente  di cui  all'art. 3  del decreto-legge
          4  dicembre  1993,  n.  496, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge 21  gennaio  1994, n.  61,  e a   seguito   di
          accordo   di programma tra Stato e regione per  la verifica
          dei presupposti per lo svolgimento     delle      funzioni,
          nonche'   per   le   procedure   di dichiarazione".