Art. 27.
                       Funzioni della regione
  1.  Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative di cui
all'articolo 78 del decreto legislativo n. 112 del 1998.
 
           Nota all'art. 27:
            - Il  testo dell'art.  78 del citato  decreto legislativo
          31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente:
            "Art.  78  (Funzioni  conferite  alle regioni e agli enti
          locali). - 1.  Tutte le funzioni amministrative in  materia
          di  aree  naturali protette non  indicate all'art.  77 sono
          conferite alle  regioni e  agli enti locali.
            2.  Con    atto  di  indirizzo    e  coordinamento   sono
          individuate,  sulla  base di criteri stabiliti d'intesa con
          la  Conferenza  Statoregioni,  le  riserve   statali,   non
          collocate  nei    parchi  nazionali,  la cui gestione viene
          affidata a regioni o enti locali".