Art. 27. Funzioni della regione 1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative di cui all'articolo 78 del decreto legislativo n. 112 del 1998.
Nota all'art. 27: - Il testo dell'art. 78 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente: "Art. 78 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali). - 1. Tutte le funzioni amministrative in materia di aree naturali protette non indicate all'art. 77 sono conferite alle regioni e agli enti locali. 2. Con atto di indirizzo e coordinamento sono individuate, sulla base di criteri stabiliti d'intesa con la Conferenza Statoregioni, le riserve statali, non collocate nei parchi nazionali, la cui gestione viene affidata a regioni o enti locali".