Art. 28.
                       Funzioni della regione
  1.  Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative di cui
all'articolo  81 del decreto legislativo n. 112 del 1998 salvo quanto
disposto dagli articoli 29 e 30.
 
           Nota all'art. 28:
            - Il  testo dell'art.  81 del citato  decreto legislativo
          31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente:
            "Art.  81   (Funzioni conferite alle  regioni e agli enti
          locali). - Sono   conferite alle   regioni  e    agli  enti
          locali   tutte      le   funzioni   amministrative      non
          espressamente   indicate  negli  articoli   della  presente
          sezione e tra queste, in particolare:
            a)   la   tenuta   e   l'aggiornamento dell'elenco  delle
          acque  dolci superficiali;
            b) la  tenuta e  l'aggiornamento dell'elenco delle  acque
          destinate alla molluschicoltura;
            c)      il       monitoraggio       sulla     produzione,
          sull'impiego,      sulla  diffusione,   sulla   persistenza
          nell'ambiente e   sull'effetto   sulla salute  umana  delle
          sostanze ammesse  alla produzione di preparati per lavare;
            d)    il   monitoraggio sullo  stato  di  eutrofizzazione
          delle  acque interne e costiere.
            2. Sono altresi' conferite  alle regioni  interessate  in
          conseguenza della soppressione del piano di risanamento del
          mare  Adriatico  di cui all'art. 79,  comma 1,  lettera a),
          le  funzioni di   coordinamento, a detti  fini,  dei  piani
          regionali di risanamento delle acque".