Art. 28. Funzioni della regione 1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative di cui all'articolo 81 del decreto legislativo n. 112 del 1998 salvo quanto disposto dagli articoli 29 e 30.
Nota all'art. 28: - Il testo dell'art. 81 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente: "Art. 81 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali). - Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate negli articoli della presente sezione e tra queste, in particolare: a) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque dolci superficiali; b) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque destinate alla molluschicoltura; c) il monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare; d) il monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere. 2. Sono altresi' conferite alle regioni interessate in conseguenza della soppressione del piano di risanamento del mare Adriatico di cui all'art. 79, comma 1, lettera a), le funzioni di coordinamento, a detti fini, dei piani regionali di risanamento delle acque".