Art. 30.
                         Funzioni dei comuni
  1.  Sono  esercitate  dai  comuni le funzioni amministrative di cui
all'articolo  81, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 112
del 1998.
 
           Nota all'art. 30:
            -    Per il  testo  dell'art. 81,  comma 1,  lettera  b),
          del  citato decreto legislativo 31  marzo 1998, n. 112,  si
          veda  in nota all'art.  28.