Art. 30. Funzioni dei comuni 1. Sono esercitate dai comuni le funzioni amministrative di cui all'articolo 81, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 112 del 1998.
Nota all'art. 30: - Per il testo dell'art. 81, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si veda in nota all'art. 28.