Art. 32.
                       Funzioni delle province
  1.  Sono  esercitate  dalle  province  le  funzioni  amministrative
concernenti  il  rilevamento,  la  disciplina  ed  il controllo delle
emissioni  atmosferiche  e sonore, di cui all'articolo 84 del decreto
legislativo n. 112 del 1998, e in particolare quelle relative:
  a)  alla  tenuta e all'aggiornamento degli inventari delle fonti di
emissione;
  b)  al  rilascio  della  abilitazione  alla  conduzione di impianti
termici e alla istituzione dei relativi corsi di formazione.
 
           Nota all'art. 32:
            -   Per   il   testo  dell'art.  84  del  citato  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si veda in nota all'art.
          31.