Art. 32. Funzioni delle province 1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative concernenti il rilevamento, la disciplina ed il controllo delle emissioni atmosferiche e sonore, di cui all'articolo 84 del decreto legislativo n. 112 del 1998, e in particolare quelle relative: a) alla tenuta e all'aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione; b) al rilascio della abilitazione alla conduzione di impianti termici e alla istituzione dei relativi corsi di formazione.
Nota all'art. 32: - Per il testo dell'art. 84 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si veda in nota all'art. 31.