Art. 33.
                       Funzioni della regione
  1.  Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative di cui
all'articolo  89,  comma  1, del decreto legislativo n. 112 del 1998,
salvo quanto disposto dall'articolo 34.
 
           Nota all'art. 33:
            -   Il   testo   dell'art.   89,   comma   1,   del  gia'
          citato  decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  e'  il
          seguente:
            "1.  Sono conferite  alle  regioni  e agli  enti  locali,
          ai    sensi  dell'art. 4,   comma 1,  della legge  15 marzo
          1997,   n. 59,    tutte  le  funzioni    non  espressamente
          indicate  nell'art.  88 e  tra queste  in particolare, sono
          trasferite le funzioni relative:
            a)  alla  progettazione,   realizzazione    e    gestione
          delle  opere idrauliche di qualsiasi natura;
            b) alle dighe  non comprese tra quelle indicate  all'art.
          91, comma 1;
            c) ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento
          di  cui  al  regio  decreto  25   luglio 1904, n. 523, e al
          regio decreto 9 dicembre  1937,  n.    2669,  ivi  comprese
          l'imposizione  di limitazioni  e divieti all'esecuzione  di
          qualsiasi   opera o    intervento  anche    al  di    fuori
          dell'area  demaniale  idrica, qualora questi siano in grado
          di influire  anche  indirettamente  sul  regime  dei  corsi
          d'acqua;
            d)  alle  concessioni di estrazione  di materiale litoide
          dai corsi d'acqua;
            e) alle concessioni di  spiagge    lacuali,  superfici  e
          pertinenze dei laghi;
            f)  alle    concessioni di   pertinenze idrauliche   e di
          aree fluviali anche ai sensi  dell'art.  8  della  legge  5
          gennaio 1994, n. 37;
            g)  alla  polizia   delle acque, anche con  riguardo alla
          applicazione del  testo unico  approvato con  regio decreto
          11 dicembre  1933, n.  1775;
            h)    alla  programmazione,    pianificazione    gestione
          integrata    degli interventi di difesa delle coste e degli
          abitati costieri;
            i) alla gestione del demanio idrico, ivi  comprese  tutte
          le  funzioni amministrative  relative alle  derivazioni  di
          acqua pubblica,  alla ricerca,  estrazione e  utilizzazione
          delle  acque sotterranee,  alla tutela del  sistema  idrico
          sotterraneo  nonche'  alla  determinazione  dei canoni   di
          concessione  e all'introito  dei relativi  proventi,  fatto
          salvo  quanto    disposto  dall'art.    29,  comma   3, del
          presente decreto legislativo;
            l)  alla    nomina  di regolatori   per il riparto  delle
          disponibilita' idriche    qualora    tra   piu'      utenti
          debba    farsi  luogo   delle disponibilita' idriche  di un
          corso  d'acqua    sulla  base    dei  singoli   diritti   e
          concessioni ai sensi dell'art. 43, comma 3, del testo unico
          approvato  con   regio decreto  11 dicembre 1933,  n. 1775.
          Qualora il corso d'acqua riguardi  il  territorio  di  piu'
          regioni  la  nomina  dovra'  avvenire  di intesa tra queste
          ultime".