Art. 34. Funzioni delle province 1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative di cui agli articoli 86 e 89, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, e in particolare quelle relative: a) alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura; b) alle dighe non comprese tra quelle indicate all'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998; c) ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento; d) alle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua; e) alle concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi; f) alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali; g) alla polizia delle acque; h) alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri; i) alla gestione del demanio idrico.
Note all'art. 34: - Il testo dell'art. 86 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente: "Art. 86 (Gestione del demanio idrico). - 1. Alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti per territorio. 2. I proventi ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalla regione e destinati, sentiti gli enti locali interessati, al finanziamento degli interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico sulla base delle linee programmatiche di bacino. 3. Nella programmazione dei finanziamenti dello Stato in materia di difesa del suolo, da definirsi di intesa con la Conferenza Statoregioni, si terra' conto, ai fini della perequazione tra le diverse regioni, degli introiti di cui al comma 2, nonche' del gettito finanziario collegato alla riscossione diretta degli stessi da parte delle regioni attraverso la possibilita' di accensione di mutui". - Per il testo dell'art. 89, comma 1, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si veda in nota all'art. 33. - Il testo dell'art. 91, comma 1, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente: "1. Ai sensi dell'art. 3, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Servizio nazionale dighe e' soppresso quale Servizio tecnico nazionale e trasformato in Registro italiano dighe - RID, che provvede ai fini della tutela della pubblica incolumita', all'approvazione tecnica dei progetti ed alla vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari sulle dighe di ritenuta aventi le caratteristiche indicate all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584".