Art. 34.
                       Funzioni delle province
  1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative di cui
agli  articoli  86  e 89, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del
1998, e in particolare quelle relative:
  a)   alla  progettazione,  realizzazione  e  gestione  delle  opere
idrauliche di qualsiasi natura;
  b)  alle  dighe  non  comprese tra quelle indicate all'articolo 91,
comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998;
  c) ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento;
  d)  alle  concessioni  di estrazione di materiale litoide dai corsi
d'acqua;
  e)  alle concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei
laghi;
  f) alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;
  g) alla polizia delle acque;
  h)  alla  programmazione, pianificazione e gestione integrata degli
interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;
  i) alla gestione del demanio idrico.
 
           Note all'art. 34:
            - Il  testo dell'art.  86 del citato  decreto legislativo
          31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente:
            "Art.  86  (Gestione  del  demanio  idrico).  -  1.  Alla
          gestione dei beni del demanio idrico provvedono le  regioni
          e gli enti locali competenti per territorio.
            2.  I  proventi ricavati dalla  utilizzazione del demanio
          idrico sono introitati   dalla   regione    e    destinati,
          sentiti   gli  enti  locali interessati,  al  finanziamento
          degli  interventi  di   tutela   delle risorse idriche    e
          dell'assetto  idraulico  e   idrogeologico sulla base delle
          linee programmatiche di bacino.
            3. Nella programmazione dei finanziamenti dello Stato  in
          materia  di difesa  del  suolo,   da  definirsi  di  intesa
          con  la  Conferenza Statoregioni,   si terra'    conto,  ai
          fini  della   perequazione tra   le diverse  regioni, degli
          introiti   di   cui al   comma   2, nonche'    del  gettito
          finanziario    collegato  alla  riscossione diretta   degli
          stessi da parte  delle regioni attraverso  la  possibilita'
          di  accensione di mutui".
            -    Per   il   testo   dell'art.    89,   comma  1,  del
          citato  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si  veda
          in nota all'art. 33.
            -  Il  testo  dell'art.  91,  comma 1, del citato decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente:
            "1. Ai sensi dell'art. 3,  lettera  d),  della  legge  15
          marzo  1997,  n.    59,  il  Servizio    nazionale dighe e'
          soppresso  quale Servizio tecnico nazionale  e  trasformato
          in  Registro italiano  dighe  -  RID,   che provvede     ai
          fini     della    tutela    della  pubblica    incolumita',
          all'approvazione   tecnica   dei   progetti      ed    alla
          vigilanza   sulla costruzione    e   sulle   operazioni  di
          controllo   spettanti   ai concessionari  sulle  dighe   di
          ritenuta  aventi  le  caratteristiche indicate all'art.  1,
          comma    1,  del decreto-legge   8 agosto   1994, n.   507,
          convertito, con   modificazioni, dalla legge  21    ottobre
          1994, n.  584".