Art. 35.
                       Funzioni della regione
  1.  Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative di cui
all'articolo 94 del decreto legislativo n. 112 del 1998, salvo quanto
disposto dagli articoli 36 e 37.
 
           Note all'art. 35:
            - Il  testo dell'art.  94 del citato  decreto legislativo
          31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente:
            "Art.  94  (Funzioni  conferite  alle regioni e agli enti
          locali). - 1.  Ai sensi dell'art. 4, comma 2,  della  legge
          15  marzo  1997,  n. 59, sono delegate   alle   regioni  le
          funzioni   relative   alla    progettazione,  esecuzione  e
          manutenzione  straordinaria    di tutte le   opere relative
          alle materie di cui all'art. 1,   comma 3,  della  medesima
          legge  n.  59,  non  espressamente  mantenute allo Stato ai
          sensi lettere c),  d),  e)  e  f)    dell'art.    93    del
          presente   decreto   legislativo.   Tali  opere comprendono
          gli interventi di ripristino in seguito ad eventi bellici o
          a calamita' naturali.
            2.  Tutte le  altre   funzioni   in materia   di    opere
          pubbliche    non  espressamente indicate nelle disposizioni
          dell'art.   93 e del comma 1  del  presente  articolo  sono
          conferite  alle regioni e agli enti locali e tra queste, in
          particolare:
            a)     l'individuazione   delle    zone   sismiche,    la
          formazione   e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime
          zone;
            b) l'autorizzazione   alla  costruzione  di  elettrodotti
          con tensione normale sino a 150 kV;
            c)   la valutazione  tecnicoamministrativa e  l'attivita'
          consultiva sui progetti di opere  pubbliche  di  rispettiva
          competenza;
            d) l'edilizia di culto;
            e) il ripristino di edifici privati danneggiati da eventi
          bellici;
            f)  le  funzioni collegate alla cessazione  del soppresso
          intervento nel Mezzogiorno,   con le    modalita'  previste
          dall'art.  23,    comma  1, della legge 27 dicembre 1997, n
          449".