Art. 36.
                       Funzioni delle province
  1.  Sono  esercitate  dalle  province le funzioni amministrative in
materia di opere pubbliche relative:
  a) all'autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione
normale sino a 150 kV;
  b)   alla   valutazione   tecnicoamministrativa   e   all'attivita'
consultiva  relative  a  progetti  di  opere  pubbliche di competenza
provinciale.