Art. 37.
                         Funzioni dei comuni
 1. Sono esercitate dai comuni le funzioni amministrative relative:
  a) all'edilizia di culto;
  b)  alla  progettazione,  esecuzione  e  manutenzione straordinaria
degli immobili destinati a ospitare uffici dell'amministrazione dello
Stato;
  c)  alla  esecuzione delle opere di ripristino in seguito ad eventi
bellici o a calamita' naturali.
  d)   alla   valutazione   tecnicoamministrativa   e   all'attivita'
consultiva  relative  a  progetti  di  opere  pubbliche di competenza
comunale.