Art. 37. Funzioni dei comuni 1. Sono esercitate dai comuni le funzioni amministrative relative: a) all'edilizia di culto; b) alla progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria degli immobili destinati a ospitare uffici dell'amministrazione dello Stato; c) alla esecuzione delle opere di ripristino in seguito ad eventi bellici o a calamita' naturali. d) alla valutazione tecnicoamministrativa e all'attivita' consultiva relative a progetti di opere pubbliche di competenza comunale.