Art. 38. Funzioni della regione 1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative di programmazione e coordinamento della rete viaria e di disciplina delle relative modalita' e criteri di progettazione, costruzione, manutenzione e miglioramento, nonche' di classificazione e declassificazione delle strade regionali e provinciali, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Nota all'art. 38: - Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.114 del 18 maggio 1992.