Art. 38.
                       Funzioni della regione
  1.  Sono  esercitate  dalla  regione  le funzioni amministrative di
programmazione  e  coordinamento  della  rete  viaria e di disciplina
delle  relative  modalita'  e  criteri di progettazione, costruzione,
manutenzione   e   miglioramento,   nonche'   di   classificazione  e
declassificazione  delle  strade  regionali  e provinciali, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
 
           Nota all'art. 38:
            -  Il  decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
          codice della strada)  e'   pubblicato   nel     supplemento
          ordinario    alla    Gazzetta Ufficiale n.114 del 18 maggio
          1992.