Art. 4.
                       Funzioni della regione
  1.  Sono  esercitate  dalla  regione  le funzioni amministrative in
materia  di  industria previste dall'articolo 19, commi 1, 2 e 4, del
decreto  legislativo  n. 112 del 1998, ivi compresa la determinazione
dei  presupposti, dei requisiti e dei criteri per la concessione e la
erogazione  alle  industrie di agevolazioni, sovvenzioni, incentivi e
contributi di qualsiasi genere, comunque denominati.
 
           Nota all'art. 4:
            -    Il testo   dell'art.   19, commi   1,   2 e  4,  del
          citato  decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  e'  il
          seguente:
            "Art.   19   (Conferimento  di  funzioni alle  regioni  e
          agli  enti locali).  -  1.   Sono  delegate  alle   regioni
          tutte  le  funzioni amministrative  statali concernenti  la
          materia    dell'industria,  come definita nell'art. 17, non
          riservate  allo Stato ai sensi dell'art. 8 e non attribuite
          alle  province  e  alle  camere  di  commercio,  industria,
          artigianato e agricoltura, ai sensi del presente articolo e
          dell'art.  20.  Tra  le  funzioni  delegate  sono  comprese
          anche      le      funzioni  amministrative     concernenti
          l'attuazione di   interventi    dell'Unione  europea  salvo
          quanto disposto dall'art. 18.
            2.  Salvo  quanto previsto nell'art. 18, comma 1, lettere
          n), o), p), q), r), s), z), aa) e bb), sono incluse fra  le
          funzioni   delegate   alle  regioni  quelle  inerenti  alla
          concessione  di  agevolazioni,   contributi,   sovvenzioni,
          incentivi  e  benefici   di qualsiasi genere all'industria,
          ivi  compresi quelli  per le   piccole e    medie  imprese,
          per  le    aree ricomprese in   programmi comunitari,   per
          programmi di   innovazione e  trasferimento    tecnologico,
          nonche'   quelli   per    singoli  settori industriali, per
          l'incentivazione,  per    la  cooperazione    nel   settore
          industriale,   per   il   sostegno   agli investimenti  per
          impianti  ed acquisto   di  macchine,   per  il    sostegno
          allo          sviluppo      della   commercializzazione   e
          dell'internazionalizzazione  delle imprese, per lo sviluppo
          dell'occupazione e dei servizi reali alle  industrie.  Alle
          funzioni  delegate   ineriscono  anche  l'accertamento   di
          speciali  qualita'   delle imprese,   che  siano  richieste
          specificamente  dalla legge  ai fini  della concessione  di
          tali   agevolazioni, contributi, sovvenzioni,  incentivi  e
          benefici.  Alle  funzioni delegate ineriscono, inoltre, gli
          adempimenti tecnici, amministrativi e  di controllo per  la
          concessione    e   l'erogazione delle   agevolazioni   alle
          attivita' produttive  nelle aree  individuate dallo   Stato
          come    economicamente  depresse.      Alle        funzioni
          delegate      ineriscono,      infine,    le determinazioni
          delle modalita'   di   attuazione   dei  strumenti    della
          programmazione    negoziata,    per   quanto attiene   alle
          relazioni  tra regioni ed enti  locali anche in ordine alle
          competenze che verranno affidate ai soggetti responsabili.
             3. (Omissis).
            4. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto  legislativo,    ciascuna  regione   puo'
          proporre    l'adozione  di     criteri  differenziati   per
          l'attuazione  nel  proprio ambito territoriale delle misure
          di cui alla lettera aa) del comma 1 dell'art. 18".