Art. 40.
                       Funzioni della regione
  1.   Sono  esercitate  dalla  regione  le  funzioni  amministrative
conferite  dall'articolo 105, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo
n. 112 del 1998, salvo quanto disposto dagli articoli 41 e 42.
 
           Nota all'art. 40:
            -    Il  testo   dell'art. 105,   commi   1, 2  e 4,  del
          citato  decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  e'  il
          seguente:
            "Art.  105 (Funzioni  conferite alle regioni e agli  enti
          locali). - 1. Sono conferite   alle  regioni  e  agli  enti
          locali  tutte le funzioni non espressamente  indicate negli
          articoli  del    presente  capo    e  non  attribuite  alle
          autorita' portuali dalla  legge 28 gennaio  1994, n.  84, e
          successive modificazioni e integrazioni.
            2.  Tra  le funzioni  di  cui  al   comma   1 sono,    in
          particolare, conferite alle regioni le funzioni relative:
            a)  al rilascio  dell'autorizzazione all'uso  in servizio
          di  linea  degli    autobus    destinati al   servizio   di
          noleggio con  conducente, relativamente alle  autolinee  di
          propria competenza;
            b) al rifornimento idrico delle isole;
            c) all'estimo navale;
            d) alla disciplina della navigazione interna;
            e)  alla programmazione, pianificazione, progettazione ed
          esecuzione degli  interventi  di  costruzione,  bonifica  e
          manutenzione   dei   porti   di   rilievo   regionale     e
          interregionale     delle  opere  edilizie      a   servizio
          dell'attivita' portuale;
            f)  al  conferimento di concessioni per l'installazione e
          l'esercizio di impianti lungo le autostrade ed  i  raccordi
          autostradali;
            g) alla gestione del sistema idroviario padanoveneto;
            h)  al  rilascio  di  concessioni   per la gestione delle
          infrastrutture ferroviarie di interesse regionale;
            i)  alla  programmazione  degli     interporti  e   delle
          intermodalita'  con  esclusione  di  quelli   indicati alla
          lettera g) del  comma 1 dell'art.  104 del presente decreto
          legislativo;
            l) al rilascio di concessioni di beni del  demanio  della
          navigazione  interna, del  demanio marittimo e  di zone del
          mare  territoriale per finalita'  diverse  da   quelle   di
          approvvigionamento     di     fonti    di  energia;    tale
          conferimento  non  opera   nei porti   e   nelle aree    di
          interesse    nazionale  individuate    con il   decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1995.
             3. (Omissis).
            4.    Sono, inoltre,   delegate   alle  regioni ai  sensi
          del comma  2 dell'art. 4  della legge 15 marzo    1997,  n.
          59,  le    funzioni  relative  alle deroghe   alle distanze
          legali   per  costruire  manufatti    entro  la  fascia  di
          rispetto delle linee e infrastrutture di trasporto, escluse
          le strade e le autostrade".