Art. 42. Funzioni dei comuni 1. Sono esercite dai comuni le funzioni amministrative previste dall'articolo 105, comma 2, lettere f) ed l), del decreto legislativo n. 112 del 1998.
Nota all'art. 42: - Per il testo dell'art. 105, comma 2, lettere f) e l), del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si veda in nota all'art. 40.