Art. 42.
                         Funzioni dei comuni
  1.  Sono  esercite  dai  comuni le funzioni amministrative previste
dall'articolo 105, comma 2, lettere f) ed l), del decreto legislativo
n. 112 del 1998.
 
           Nota all'art. 42:
            -  Per il testo dell'art. 105, comma  2, lettere f) e l),
          del citato decreto legislativo 31  marzo 1998, n.  112,  si
          veda  in nota all'art.  40.