Art. 45.
                       Funzioni della regione
  1.  Sono  esercitate  dalla  regione le funzioni di programmazione,
coordinamento  e  di  verifica,  nonche'  le  funzioni amministrative
relative:
  a)  alla  determinazione,  per  tutto  il  territorio regionale, di
eventuali  benefici  aggiuntivi di cui all'articolo 130, comma 2, del
decreto legislativo n. 112 del 1998;
  b)  alla  definizione  dei  criteri  generali  per  le procedure di
rilascio  della  concessione  di nuovi trattamenti economici a favore
degli invalidi civili, e per i raccordi con la fase dell'accertamento
sanitario disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 21
settembre 1994, n. 698, emanato in attuazione della legge 24 dicembre
1993, n. 537.
 
           Note all'art. 45:
            -  Il testo   dell'art. 130, comma 2, del  citato decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente:
            "2. Le  funzioni di concessione   dei  nuovi  trattamenti
          economici   a  favore     degli    invalidi  civili    sono
          trasferite  alle regioni,  che, secondo   il criterio    di
          integrale    copertura provvedono  con risorse proprie alla
          eventuale concessione   di benefici aggiuntivi  rispetto  a
          quelli  determinati  con legge  dello Stato,  per tutto  il
          territorio nazionale".
            -  Il  decreto  del  Presidente    della  Repubblica   21
          settembre  1994,  n.    698 (Regolamento recante norme  sul
          riordinamento  dei   procedimenti   in   materia         di
          riconoscimento     delle   minorazioni    civili  e   sulla
          concessione  dei benefici  economici)  e'  pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  298  del  22
          dicembre 1994.
            -    La legge   24 dicembre   1993,   n. 537  (Interventi
          correttivi  di finanza   pubblica)   e'   pubblicata    nel
          supplemento    ordinario    alla  Gazzetta Ufficiale del 28
          dicembre 1993, n. 303.