Art. 45. Funzioni della regione 1. Sono esercitate dalla regione le funzioni di programmazione, coordinamento e di verifica, nonche' le funzioni amministrative relative: a) alla determinazione, per tutto il territorio regionale, di eventuali benefici aggiuntivi di cui all'articolo 130, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998; b) alla definizione dei criteri generali per le procedure di rilascio della concessione di nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, e per i raccordi con la fase dell'accertamento sanitario disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698, emanato in attuazione della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Note all'art. 45: - Il testo dell'art. 130, comma 2, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente: "2. Le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili sono trasferite alle regioni, che, secondo il criterio di integrale copertura provvedono con risorse proprie alla eventuale concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati con legge dello Stato, per tutto il territorio nazionale". - Il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 (Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298 del 22 dicembre 1994. - La legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1993, n. 303.