Art. 46.
                       Funzioni delle province
  1.  Sono  esercitate  dalle  province  le  funzioni  amministrative
relative  ai servizi sociali indicate nell'articolo 132, comma 2, del
decreto legislativo n. 112 del 1998.
 
           Nota all'art. 46:
            -  Il testo   dell'art. 132, comma 2, del  citato decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente:
            "2. Sono  trasferiti alle regioni, che  provvederanno  al
          successivo  conferimento    alle province,   ai   comuni ed
          agli   altri enti   locali nell'ambito    delle  rispettive
          competenze,    le  funzioni    e  i   compiti relativi alla
          promozione ed al coordinamento  operativo  dei  soggetti  e
          delle  strutture  che  agiscono  nell'ambito  dei ''servizi
          sociali'', con particolare riguardo a:
            a) la cooperazione sociale;
            b) le istituzioni di pubblica  assistenza  e  beneficenza
          (IPAB);
            c) il volontariato".