Art. 46. Funzioni delle province 1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative relative ai servizi sociali indicate nell'articolo 132, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998.
Nota all'art. 46: - Il testo dell'art. 132, comma 2, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente: "2. Sono trasferiti alle regioni, che provvederanno al successivo conferimento alle province, ai comuni ed agli altri enti locali nell'ambito delle rispettive competenze, le funzioni e i compiti relativi alla promozione ed al coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nell'ambito dei ''servizi sociali'', con particolare riguardo a: a) la cooperazione sociale; b) le istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza (IPAB); c) il volontariato".