Art. 47. Funzioni dei comuni 1. Sono esercitate dai comuni le funzioni amministrative concernenti i servizi sociali di cui all'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonche' quelle relative alla concessione di nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, di cui all'articolo 130, comma 2, del medesimo decreto.
Note all'art. 47: - Il testo dell'art. 132, comma 1, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente: "1. Le regioni adottano ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate ai comuni ed agli enti locali e di quelle mantenute in capo alle regioni stesse. In particolare la legge regionale conferisce ai comuni ed agli altri enti locali le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti i servizi sociali relativi a: a) i minori, inclusi i minori a rischio di attivita' criminose; b) i giovani; c) gli anziani; d) la famiglia; e) i portatori di handicap, i non vedenti e gli audiolesi; f) i tossicodipendenti e alcooldipendenti; g) gli invalidi civili, fatto salvo quanto previsto dall'art. 130 del presente decreto legislativo". - Per il testo dell'art. 130, comma 2, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si veda nelle note all'art. 45.