Art. 47.
                         Funzioni dei comuni
  1.   Sono   esercitate   dai   comuni  le  funzioni  amministrative
concernenti  i  servizi sociali di cui all'articolo 132, comma 1, del
decreto  legislativo  n.  112  del 1998, nonche' quelle relative alla
concessione  di  nuovi  trattamenti economici a favore degli invalidi
civili, di cui all'articolo 130, comma 2, del medesimo decreto.
 
           Note all'art. 47:
            -  Il testo   dell'art. 132, comma 1, del  citato decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente:
            "1. Le regioni adottano ai sensi  dell'art. 4,  comma  5,
          della  legge  15  marzo    1997,  n.   59, entro sei   mesi
          dall'emanazione   del presente decreto   legislativo,    la
          legge    di    puntuale    individuazione    delle funzioni
          trasferite  o delegate ai  comuni ed  agli enti locali    e
          di  quelle  mantenute  in  capo  alle  regioni  stesse.  In
          particolare la legge  regionale  conferisce  ai  comuni  ed
          agli   altri   enti   locali   le  funzioni  ed  i  compiti
          amministrativi concernenti i servizi sociali relativi a:
            a) i minori, inclusi i  minori  a  rischio  di  attivita'
          criminose;
            b) i giovani;
            c) gli anziani;
            d) la famiglia;
            e)   i  portatori  di  handicap,  i  non  vedenti  e  gli
          audiolesi;
            f) i tossicodipendenti e alcooldipendenti;
            g) gli invalidi   civili, fatto salvo  quanto    previsto
          dall'art. 130 del presente decreto legislativo".
            -   Per   il   testo   dell'art.   130,   comma   2,  del
          citato  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si  veda
          nelle note all'art. 45.