Art. 49. 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1 luglio 1999. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 marzo 1999 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Bellillo, Ministro per gli affari regionali Micheli, Ministro dei lavori pubblici Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Bassolino, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Bindi, Ministro della sanita' Ronchi, Ministro dell'ambiente Treu, Ministro dei trasporti e della navigazione Visto, il Guardasigilli: Diliberto