Art. 49.
  1.  Le  disposizioni  del presente decreto si applicano a decorrere
dal 1 luglio 1999.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 30 marzo 1999
                              SCALFARO
                                   D'Alema,  Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Bellillo,  Ministro per gli affari
                                  regionali
                                   Micheli,   Ministro   dei   lavori
                                  pubblici
                                   Bersani,  Ministro dell'industria,
                                  del commercio e dell'artigianato
                                   Bassolino,  Ministro  del lavoro e
                                  della previdenza sociale
                                   Bindi, Ministro della sanita'
                                   Ronchi, Ministro dell'ambiente
                                   Treu, Ministro dei trasporti e
                                  della navigazione
 Visto, il Guardasigilli: Diliberto