Art. 8. Funzioni della regione 1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative previste dall'articolo 34, commi 1 e 4, del decreto legislativo n. 112 del 1998, salvo quanto disposto dal successivo articolo 9.
Nota all'art. 8: - Il testo dell'art. 34, commi 1 e 4, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente: "Art. 34 (Conferimento di funzioni alle regioni). - 1. Le funzioni degli uffici centrali e periferici dello Stato relative ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla terraferma sono delegate alle regioni, che le esercitano nell'osservanza degli indirizzi della politica nazionale nel settore minerario e dei programmi nazionali di ricerca. 2-3. (Omissis). 4. E' altresi' delegata alle regioni la determinazione delle tariffe entro i limiti massimi fissati ai sensi dell'art. 33, lettera i)".