Art. 8.
                       Funzioni della regione
  1.   Sono  esercitate  dalla  regione  le  funzioni  amministrative
previste  dall'articolo  34,  commi 1 e 4, del decreto legislativo n.
112 del 1998, salvo quanto disposto dal successivo articolo 9.
 
           Nota all'art. 8:
            -   Il   testo   dell'art.   34,   commi   1   e  4,  del
          citato  decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  e'  il
          seguente:
            "Art.  34  (Conferimento di funzioni  alle regioni). - 1.
          Le funzioni degli uffici centrali  e periferici dello Stato
          relative ai permessi di ricerca ed    alle  concessioni  di
          coltivazione   di     minerali  solidi  e  delle    risorse
          geotermiche   sulla    terraferma   sono   delegate    alle
          regioni,    che  le    esercitano   nell'osservanza   degli
          indirizzi  della politica nazionale nel settore minerario e
          dei programmi nazionali di ricerca.
            2-3. (Omissis).
            4.    E'    altresi'    delegata    alle  regioni      la
          determinazione    delle  tariffe  entro  i  limiti  massimi
          fissati ai sensi dell'art. 33, lettera i)".