Art. 9.
                       Funzioni delle province
  1.  Sono  esercitate  dalle  province le funzioni amministrative di
vigilanza  e  di  polizia  sulle attivita' di ricerca, coltivazione e
utilizzazione  delle acque minerali e termali, nonche' le funzioni di
polizia  mineraria  in materia di coltivazione di cave e torbiere, ed
inoltre:
  a)  le  funzioni  di  polizia  mineraria su terraferma che le leggi
vigenti  attribuiscono  agli ingegneri capo dei distretti minerari ed
ai prefetti;
  b)   le   funzioni  di  polizia  mineraria  relative  alle  risorse
geotermiche su terraferma;
  c) le funzioni di concessione ed erogazione degli ausili finanziari
previsti da leggi dello Stato.