Art. 9. Funzioni delle province 1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative di vigilanza e di polizia sulle attivita' di ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali e termali, nonche' le funzioni di polizia mineraria in materia di coltivazione di cave e torbiere, ed inoltre: a) le funzioni di polizia mineraria su terraferma che le leggi vigenti attribuiscono agli ingegneri capo dei distretti minerari ed ai prefetti; b) le funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche su terraferma; c) le funzioni di concessione ed erogazione degli ausili finanziari previsti da leggi dello Stato.