Art. 3.
  1. Gli allievi iscritti ai corsi  di laurea in medicina e chirurgia
ed in farmacia presso l'Universita' di  Firenze ed ai corsi di laurea
in medicina veterinaria  presso l'Universita' di Torino  alla data di
entrata  in  vigore  del  presente  regolamento  vengono  posti  alle
dipendenze della scuola di sanita' e veterinaria militare di Roma.
  2. Gli allievi  di cui al comma 1 iscritti  presso l'Universita' di
Torino permangono  nelle sede  di Torino  per il  completamento degli
studi.
  3. Degli allievi di cui al comma 1 iscritti presso l'Universita' di
Firenze, coloro che vengono trasferiti  nella sede di Roma continuano
gli   studi   accademici   presso    l'universita'   con   la   quale
l'amministrazione della  difesa stipula apposita  convenzione, mentre
coloro che permangono nella sede  di Firenze conseguono il diploma di
laurea  presso l'Universita'  di  Firenze  e successivamente  vengono
trasferiti nella sede di  Roma per il conseguimento dell'abilitazione
all'esercizio della professione e per  la frequenza del corso tecnico
applicativo.
  4. Le  modalita' organizzative per l'attuazione  delle disposizioni
del  presente articolo  vengono stabilite  dall'ispettorato logistico
dell'Esercito nell'ambito dell'ordinamento della Forza armata.
  5.  Agli  allievi  di  cui   al  presente  articolo  continuano  ad
applicarsi le disposizioni  della legge 14 marzo 1968, n.  273, e del
decreto del  Presidente della  Repubblica 7 gennaio  1970, n.  98, in
quanto compatibili.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 12 marzo 1999
                                     Il Ministro: Scognamiglio Pasini
 Visto, il Guardasigilli: Diliberto
  Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1999
  Registro n. 2 Difesa, foglio n. 143
 
           Note all'art. 3:
            -  La  legge  14  marzo  1968, n. 273, reca: "Istituzione
          dell'Accademia di sanita' militare interforze".
            - Il decreto del Presidente della  Repubblica  7  gennaio
          1970, n. 98, reca:  "Norme  di attuazione  della  legge  14
          marzo  1968,   n.   273, sull'istituzione dell'Accademia di
          sanita' militare interforze".