Art. 15. Residui di gestione in caso di decadenza o revoca 1. Nel caso di decadenza o revoca del concessionario o del commissario governativo alla compilazione e trasmissione degli elenchi dei residui di gestione provvede il subentrante concessionario o commissario governativo. 2. Le spese per la formazione degli elenchi sono a carico del concessionario o commissario governativo decaduto o revocato. 3. Gli importi riscossi sono provvisoriamente versati alla cassa depositi e prestiti. 4. Le somme giacenti presso la cassa depositi e prestiti sono ripartite secondo la procedura di cui all'articolo 31 tra gli enti creditori interessati secondo le rispettive spettanze.