Art. 22. Termini di riversamento delle somme riscosse 1. Il concessionario riversa all'ente creditore le somme riscosse entro il decimo giorno successivo alla riscossione. Per le somme riscosse attraverso le agenzie postali e le banche il termine di riversamento decorre, rispettivamente, dal giorno della comunicazione all'apposita casella postale aperta a nome del concessionario e da quello della ricezione del flusso informativo trasmesso dalla banca. Per gli enti diversi dallo Stato e da quelli previdenziali il termine di riversamento decorre dal giorno successivo allo scadere di ogni decade di ciascun mese. 2. Per le somme versate con mezzi diversi dal contante la decorrenza dei termini di riversamento di cui al comma 1 e' determinata con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 3. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, e' abrogato.
Nota all'art. 22: - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437 (Disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalita' dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario), come modificato dal presente decreto: "Art. 5 (Disposizioni concernenti il riversamento dell'ICI e il versamento di altre imposte). - 1. Le disposizioni di cui all'art. 11, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, non si applicano all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994 e per gli anni successivi. I concessionari restano tenuti agli adempimenti di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. 2. (Abrogato). 3. Gli interessi maturati sui conti correnti postali istituiti per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili sono versati in favore degli enti destinatari proporzionalmente al gettito dell'imposta spettante a ciascun ente per l'anno cui si riferiscono gli interessi medesimi con le stesse modalita' previste al comma 2. 4. Gli intestatari di conto fiscale devono effettuare il versamento delle somme dovute ai sensi degli articoli 21, comma 3, 22, comma 11, e 23, comma 5, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, esclusivamente presso gli sportelli del concessionario della riscossione o presso una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, con delega irrevocabile di versamento al concessionario. 5. I concessionari della riscossione devono versare non oltre il 29 dicembre 1995 le somme di cui al comma 4, ricevute dalle aziende di credito il 27 dicembre 1995".