Art. 22.
            Termini di riversamento delle somme riscosse
  1.  Il  concessionario riversa all'ente creditore le somme riscosse
entro  il  decimo  giorno  successivo  alla riscossione. Per le somme
riscosse  attraverso  le  agenzie  postali  e le banche il termine di
riversamento decorre, rispettivamente, dal giorno della comunicazione
all'apposita  casella  postale  aperta a nome del concessionario e da
quello  della ricezione del flusso informativo trasmesso dalla banca.
Per gli enti diversi dallo Stato e da quelli previdenziali il termine
di  riversamento  decorre  dal giorno successivo allo scadere di ogni
decade di ciascun mese.
  2.  Per  le  somme  versate  con  mezzi  diversi  dal  contante  la
decorrenza  dei  termini  di  riversamento  di  cui  al  comma  1  e'
determinata  con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con
il   Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica.
  3.  Il  comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 8 agosto 1996, n.
437,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n.
556, e' abrogato.
 
           Nota all'art. 22:
            -  Si  riporta  il testo dell'art.  5 del decreto-legge 8
          agosto 1996, n. 437  (Disposizioni urgenti  in materia   di
          imposizione    diretta  ed  indiretta,   di   funzionalita'
          dell'Amministrazione   finanziaria,   di  gestioni    fuori
          bilancio,    di    fondi previdenziali   e di   contenzioso
          tributario), come modificato dal presente decreto:
            "Art.   5 (Disposizioni   concernenti  il    riversamento
          dell'ICI    e  il  versamento di   altre imposte). -  1. Le
          disposizioni di  cui all'art.  11, comma 2, del decreto del
          Ministro  delle  finanze  28   dicembre   1993,   n.   567,
          pubblicato  nella  Gazzetta    Ufficiale  n.  306  del   31
          dicembre 1993, non si applicano all'imposta comunale  sugli
          immobili  dovuta per l'anno 1994 e per gli anni successivi.
          I concessionari restano  tenuti  agli  adempimenti  di  cui
          all'art.  73 del decreto del Presidente della Repubblica 28
          gennaio 1988, n. 43.
             2. (Abrogato).
            3.  Gli  interessi  maturati sui   conti correnti postali
          istituiti per il versamento  dell'imposta comunale    sugli
          immobili   sono    versati  in  favore      degli      enti
          destinatari  proporzionalmente   al   gettito  dell'imposta
          spettante  a    ciascun ente per l'anno  cui si riferiscono
          gli interessi medesimi con le stesse modalita' previste  al
          comma 2.
            4.  Gli intestatari di conto fiscale devono effettuare il
          versamento delle somme dovute ai sensi degli  articoli  21,
          comma  3, 22, comma 11, e 23, comma 5, del decreto-legge 23
          febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge  22  marzo  1995,    n. 85, esclusivamente presso gli
          sportelli del  concessionario della riscossione   o  presso
          una  delle aziende di credito di  cui all'art. 54 del regio
          decreto 23 maggio   1924,     n.    827,    e    successive
          modificazioni,   con   delega irrevocabile di versamento al
          concessionario.
            5. I concessionari della riscossione devono  versare  non
          oltre  il  29  dicembre  1995 le   somme di cui al comma 4,
          ricevute dalle aziende di credito il 27 dicembre 1995".