Art. 26. Rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite 1. Se le somme iscritte a ruolo, pagate dal debitore, sono riconosciute indebite, l'ente creditore incarica dell'effettuazione del rimborso il concessionario, che provvede al pagamento nei successivi sessanta giorni, anticipando le relative somme. 2. L'ente creditore restituisce al concessionario le somme anticipate ai sensi del comma 1, corrispondendo sulle stesse gli interessi legali a decorrere dal giorno dell'effettuazione del rimborso al debitore. 3. Le modalita' di esecuzione dei rimborsi e di restituzione al concessionario delle somme anticipate sono stabilite con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 4. Se le somme iscritte a ruolo sono riconosciute indebite prima del pagamento del contribuente, si rettifica il ruolo secondo modalita' definite nel decreto previsto dal comma 3. 5. Gli enti creditori diversi dallo Stato possono, con proprio provvedimento, determinare modalita' di rimborso differenti da quelle previste dai commi da 1 a 4.