Art. 29.
              Adeguamento e sostituzione della cauzione

  1.  Se nel corso della gestione l'ammontare di cui all'articolo 27,
comma  1,  e'  aumentato  di  almeno il dieci per cento, il Ministero
delle  finanze  notifica  apposito  avviso  al concessionario, che e'
tenuto    a   provvedere,   entro   trenta   giorni,   ad   integrare
proporzionalmente  la cauzione; il termine puo' essere prorogato fino
ad   un   massimo  di  ulteriori  sessanta  giorni  al  ricorrere  di
particolari  circostanze. Se tale ammontare e' diminuito di almeno il
dieci  per  cento,  la  cauzione, su richiesta del concessionario, e'
proporzionalmente ridotta.
  2.  Nel  corso della gestione la cauzione puo' essere sostituita in
tutto  o  in  parte  con  un'altra  prestata  a  garanzia anche degli
obblighi  gravanti  sul concessionario alla data di prestazione della
nuova  cauzione.  In  tal  caso,  il  decreto  di  svincolo  previsto
dall'articolo  32, comma 2, puo' essere emesso solo dopo che e' stata
dichiarata l'idoneita' della nuova cauzione.