Art. 32.
                       Svincolo della cauzione
  1. La cauzione e' svincolata in  caso di cambiamento di gestione, a
condizione che il concessionario non abbia debiti nei confronti dello
Stato e degli altri enti garantiti dalla cauzione stessa.
  2. Lo svincolo e' disposto con decreto del Ministero delle finanze,
previo parere favorevole  degli altri enti garantiti,  che si intende
concesso  in  caso  di  silenzio   protrattosi  per  sei  mesi  dalla
richiesta.