Art. 41 Rappresentanza dei concessionari 1. Il legale rappresentante del concessionario puo' delegare uno o piu' dipendenti che lo rappresentano nel compimento degli atti inerenti il servizio di riscossione, dinanzi al giudice dell'esecuzione. 2. Nel procedimento di dichiarazione tardiva di credito di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il concessionario puo' essere rappresentato dai dipendenti delegati ai sensi del comma 1, i quali, salvo che non debba procedersi all'istruzione della causa, possono stare in giudizio personalmente.
Nota all'art. 41: - Si riporta il testo dell'art. 101 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267: "Art. 101 (Dichiarazioni tardive di crediti). - Anche dopo il decreto previsto nell'art. 97, fino a che non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, i creditori possono chiedere con ricorso al giudice delegato l'ammissione al passivo. Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui il richiedente e il curatore devono comparire davanti a lui nonche' il termine perentorio per la notificazione al curatore del ricorso e del decreto. Le parti si sostituiscono a norma dell'art. 98, terzo comma. Possono intervenire gli altri creditori. Se all'udienza il curatore non contesta l'ammissione del nuovo credito e il giudice lo ritiene fondato, il credito e' ammesso con decreto; altrimenti il giudice provvede all'istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti del codice di procedura civile. Il creditore sopporta le spese conseguenti al ritardo della domanda, salvo che il ritardo sia dipeso da causa a lui non imputabile".