Art. 51.
         Omessa o irregolare tenuta del registro cronologico
  1.   L'ufficiale  della  riscossione  che  non  tiene  il  registro
cronologico  degli  atti  e  dei  processi  verbali,  ovvero  non  lo
sottopone  alla  numerazione  ed  alla  vidimazione, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria di lire cinquecentomila.
  2.  L'ufficiale  della  riscossione  che  non  annota  un atto o un
processo   verbale  nel  registro  cronologico  o  che  compie  altra
irregolarita'  nella  tenuta  del  registro  stesso  e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria di lire centomila.